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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 13 pagine
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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione
3Il servizio specializzato PSA definisce, d’intesa con il mandante, quali compiti sensibili sotto il profilo della sicurezza devono essere eseguiti dal mandante durante la procedura di aggiudicazione e l’adempimento del mandato.
4Il mandante rimane responsabile del coordinamento degli iter procedurali nell’ambito della procedura di aggiudicazione.
Sezione 3: Valutazione delle aziende
Art. 8 Notifica delle aziende idonee
(art. 55 LSIn)
1Il mandante può comunicare al servizio specializzato PSA fino a cinque aziende che entrano in considerazione. In casi eccezionali motivati, il servizio specializzato PSA può autorizzare un numero maggiore di aziende su richiesta del mandante.
2Il servizio specializzato PSA verifica se le aziende che entrano in considerazione hanno dato il loro consenso allo svolgimento della procedura.
3Informa il mandante se è prevedibile che la valutazione dell’idoneità duri più di 30 giorni.
Art. 9 Raccolta dei dati
(art. 56 LSIn)
1Il servizio specializzato PSA raccoglie tutti i dati rilevanti per la sicurezza necessari alla valutazione dell’idoneità dell’azienda, in particolare:
a. dati sui rapporti di proprietà e sulle modifiche previste, quali fusioni, partecipazioni o acquisizioni;
b. dati sulla composizione della direzione aziendale;
c. dati sulle relazioni d’interesse dei membri della direzione aziendale;
d. dati sulla solvibilità e su eventuali procedure di pignoramento e fallimento;
e. dati sul pagamento di imposte e contributi sociali;
f. referenze da precedenti procedure d’aggiudicazione;
g. dati sulle relazioni dell’azienda con Stati o organizzazioni esteri e altre dipendenze.
2Raccoglie presso il Servizio delle attività informative della Confederazione i dati concernenti i compiti secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge del 25 settembre 20155 sulle attività informative.
3Al servizio specializzato PSA le aziende devono:
a. presentare documentazioni e dati utili per l’esame delle fattispecie di cui al capoverso 1;
5 RS 121