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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 13 pagine
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Ordinanza sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende «%ASFF_YYYY_ID»
b. fornire informazioni veritiere.
Art. 10 Esclusione dalla procedura
(art. 57 e 58 LSIn)
1Il mandante e il servizio specializzato PSA si informano reciprocamente senza indugio se sussistono indizi secondo cui una delle aziende che entrano in considerazione potrebbe essere esclusa dalla procedura di aggiudicazione.
2Il servizio specializzato PSA continua la procedura finché il mandante non esclude l’azienda interessata dalla procedura di aggiudicazione.
3Se il mandante esclude l’azienda, la procedura di sicurezza relativa alle aziende concernente tale azienda viene abbandonata.
Art. 11 Scambio di informazioni
(art. 57 e 58 LSIn)
Fatti salvi gli articoli 70 capoverso 3 e 71 capoverso 1 lettera a LSin, nell’ambito dello scambio di informazioni secondo l’articolo 10 capoverso 1, il mandante e il servizio specializzato PSA mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni e i dati utili per la valutazione dell’idoneità o delle fattispecie secondo l’articolo 44 della legge federale del 21 giugno 20196 sugli appalti pubblici (LAPub).
Sezione 4: Piano in materia di sicurezza
Art. 12 Incaricati della sicurezza aziendale
1Le aziende che entrano in linea di conto per l’esecuzione del mandato comunicano al servizio specializzato PSA un incaricato della sicurezza aziendale e un’adeguata supplenza. L’incaricato è membro della direzione o opera direttamente per essa.
2L’incaricato della sicurezza aziendale assume i compiti seguenti:
a. è la persona di contatto del servizio specializzato PSA per tutte le questioni relative alla sicurezza delle informazioni;
b. si occupa dell’applicazione del piano in materia di sicurezza;
c. chiede l’avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende per le imprese subappaltatrici nella misura in cui l’azienda è stata autorizzata dal mandante ad aggiudicare un mandato sensibile a tali imprese.
Art. 13 Comunicazione dell’aggiudicazione
(art. 59 cpv. 1 LSIn)
1La comunicazione dell’aggiudicazione avviene separatamente per ogni singolo rapporto di mandato connesso a un contratto quadro.