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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 13 pagine
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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione
2Per le aziende con sede all’estero la procedura è disciplinata dal corrispondente trattato internazionale secondo l’articolo 87 LSIn.
Art. 3 Autorità competente
(art. 51 cpv. 2 LSIn)
1Il [Dipartimento competente] gestisce il servizio specializzato PSA.
2Il servizio specializzato coordina le attività internazionali con il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 83 LSIn.
Sezione 2: Avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende
Art. 4 Domanda di avvio della procedura
(art. 52 LSIn)
1I seguenti organi nella sfera di competenze del Consiglio federale sono competenti per presentare la domanda d’avvio della procedura al servizio specializzato PSA:
a. gli incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative secondo l’articolo 37 OSIn;
b. gli incaricati della sicurezza aziendale in applicazione dell’articolo 12 lettera c.
2Le autorità assoggettate secondo l’articolo 2 capoverso 1 LSIn comunicano al servizio specializzato PSA chi è competente per la domanda di avvio della procedura nel rispettivo ambito di competenza:
3La domanda comprende in particolare:
a. una descrizione della prestazione edile, della fornitura o della prestazione di servizio;
b. commenti sulla sensibilità del mandato sotto il profilo della sicurezza;
c. informazioni sulla procedura di aggiudicazione prevista.