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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 13 pagine

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«%ASFF_YYYY_ID» Sicurezza della Confederazione

c. intende assegnare un ulteriore mandato all’azienda.

Art. 19 Attestazione internazionale di sicurezza aziendale

(art. 66 LSIn)

1Per il rilascio di un’attestazione internazionale di sicurezza aziendale il servizio specializzato PSA riscuote un emolumento di 100 franchi.

2Se per il rilascio dell’attestazione internazionale di sicurezza aziendale è necessario eseguire dapprima una procedura di sicurezza relativa alle aziende, viene riscosso un emolumento supplementare in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria tra 100 e 400 franchi calcolata in base all’urgenza dell’affare e al livello di funzione del personale che esegue la procedura. Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.

3Su richiesta, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e il servizio specializzato PSA possono trasmettere all’autorità estera o all’organizzazione internazionale una copia dell’attestazione internazionale di sicurezza aziendale.

Art. 20 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale e ritiro del mandato

(art. 67 LSIn)

1Se il servizio specializzato PSA dispone di indizi secondo cui vi è motivo per revocare la dichiarazione di sicurezza aziendale, esso accorda all’azienda, d’intesa con il mandante, un termine adeguato per eliminare la lacuna.

2Se il mandato viene ritirato in seguito alla revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale, il mandante provvede senza indugio a:

a. interrompere immediatamente tutte le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza e a revocare i diritti d’accesso corrispondenti;

b. proteggere tutte le informazioni classificate, i mezzi informatici e i materiali.

3Il mandante conferma al servizio specializzato PSA l’esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 entro dieci giorni dalla presa di conoscenza della revoca.

Art. 21 Ripetizione della procedura

(art. 68 LSIn)

1Il servizio specializzato PSA è competente per l’avvio della ripetizione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

2Se, al momento della scadenza della validità della dichiarazione di sicurezza aziendale, è in corso la procedura di ripetizione, la validità è prorogata fino al rilascio di una nuova dichiarazione di sicurezza aziendale o fino all’interruzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

7 RS 172.041.1