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Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 13 pagine

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Ordinanza sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende «%ASFF_YYYY_ID»

e. il cambiamento a livello di solvibilità e di eventuali procedure di pignoramento e fallimento;

f. le controversie giuridiche di diritto pubblico e privato nonché i procedimenti penali;

g. i cambiamenti nell’impiego di mezzi informatici;

h. l’assunzione di collaboratori che dovranno essere coinvolti nelle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza;

i. i cambiamenti nelle relazioni dell’azienda con Stati o organizzazioni esteri e altre dipendenze;

j. l’esecuzione di mandati che generano un conflitto di interessi con un mandante o una dipendenza da esso.

2Sono considerati incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza in particolare:

a. l’accesso illecito nell’azienda;

b. l’impiego indebito dei mezzi informatici dell’azienda;

c. un attacco tentato o riuscito contro i mezzi informatici dell’azienda;

d. la scoperta di punti deboli e di falle nella sicurezza;

e. l’apertura di procedure di esecuzione per debiti e di procedimenti penali contro persone dell’azienda coinvolte nell’esecuzione del mandato sensibile;

f. perquisizioni domiciliari e sequestri.

3Se vi sono indizi concreti che un incidente di cui al capoverso 2 possa essersi verificato occorre parimenti procedere a un annuncio.

4L’azienda deve anche annunciare i cambiamenti e gli incidenti di cui ai capoversi 2 e 3 che riguardano i fornitori, nella misura in cui tali cambiamenti e incidenti possono essere rilevanti per l’esecuzione del mandato sensibile.

5L’azienda informa senza indugio il servizio specializzato PSA se è prevedibile che al momento della scadenza della validità della dichiarazione di sicurezza aziendale è in corso l’esecuzione di un mandato sensibile.

Art. 18 Obblighi del mandante

1Se il mandante constata un cambiamento o un incidente rilevante sotto il profilo della sicurezza secondo l’articolo 17 nel corso della sua collaborazione con l’azienda, adotta le misure immediate necessarie e informa senza indugio il servizio specializzato PSA.

2Il mandante deve inoltre informare il servizio specializzato PSA, se:

a. nell’ambito dell’esecuzione del mandato sensibile, dispone di indizi che lasciano supporre una revoca dell’aggiudicazione secondo l’articolo 44 LAPub.

b. intende apportare un cambiamento al mandato rilevante sotto il profilo della sicurezza;