Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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Art. 23 Comunicazione

Capoverso 1: se in virtù di vari motivi del controllo talune persone sono assoggettate a un controllo che non si svolge nello stesso momento, le constatazioni rilevanti in materia di rischi devono potere essere comunicate in un successivo controllo ai servizi decisori del controllo precedente affinché, in caso di bisogno, possano essere adottate misure di sicurezza. Ciò è importante, in particolare, per i controlli di cui all’articolo 113 LM ai quali sono assoggettati tutti i militari. Se nell’ambito di un altro controllo si constata un rischio in relazione all’arma dell’esercito, i servizi specializzati CSP possono comunicare la dichiarazione alla competente autorità militare.

Capoverso 2: in caso di riserva motivata riguardo alla sicurezza e se vi è urgenza, nell’ottica della prevenzione dai pericoli i servizi specializzati CSP possono informare i servizi competenti in merito alle proprie constatazioni prima che la procedura sia conclusa. Dopodiché il servizio competente può adottare misure di sicurezza preventive. Ciò è particolarmente importante per il reclutamento di persone soggette all’obbligo di leva, un processo che dura al massimo tre giorni. Le riserve riguardo alla sicurezza (p. es. l’uso precedente di droghe) possono essere essenziali anche per la valutazione dell’idoneità al servizio militare da parte dei medici e degli psicologi del reclutamento.

Sezione 6: Conseguenze della dichiarazione Art. 24 Esercizio dell’attività

Capoverso 1: il servizio decisore ha la responsabilità delle attività delle persone controllate e decide pertanto in merito all’esercizio dell’attività. Eventuali condizioni raccomandate dai servizi specializzati CSP non sono vincolanti per i servizi decisori (cfr. l’art 22). Essi possono accettarle, prevederne altre o rinunciarvi del tutto. Se però l’esercizio dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza è vincolato a condizioni da parte del servizio decisore, quest’ultimo deve disciplinare anche l’assunzione di eventuali costi legati a dette condizioni. A tal proposito occorre rispettare soprattutto eventuali prescrizioni in materia di diritto del lavoro o di diritto contrattuale. Tuttavia, la mancata osservanza di eventuali condizioni dovrebbe, in ultima analisi, comportare la revoca alla persona controllata dell’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza, in quanto senza le condizioni non è possibile ridurre il rischio per la sicurezza a un livello accettabile.

Capoverso 2: la comunicazione della decisione in merito all’esercizio dell’attività è necessaria ai fini dell’accesso a opere militari o a zone di sicurezza. Essa è altresì determinante per il rilascio di un’attestazione di sicurezza nel contesto internazionale di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera b.

Art. 25 Uso plurimo di una dichiarazione

Capoverso 1: se alla persona interessata è già stata rilasciata una dichiarazione ancora valida ed equivalente, di norma per ragioni di economicità non è opportuno eseguire un nuovo controllo. Nel singolo caso la decisione in merito spetta al portatore del rischio.

Capoverso 2: qualora per un nuovo controllo si utilizzi la dichiarazione di un controllo precedente, se è stato eseguito a un livello di controllo superiore, in un’ottica di diritto in materia di protezione dei dati ciò potrebbe portare alla situazione problematica che confluiscano nella valutazione i dati raccolti al livello di controllo più elevato, che non potrebbero essere raccolti a un livello inferiore. La richiesta in virtù del diritto in materia di protezione dei dati di ignorare questa informazione può, nel singolo caso, condurre a risultati sconcertanti dal punto di vista della politica di sicurezza. Per analogia con i disciplinamenti restrittivi applicabili allo sfruttamento di scoperte fortuite presenti in altre basi giuridiche, dovrebbe quindi essere possibile un’utilizzabilità chiaramente delimitata.

Art. 26 Ripetizione ordinaria

La LSIn rinuncia a prescrivere intervalli fissi per la ripetizione ordinaria. Al riguardo, essa fissa unicamente principi generali. Onde potere gestire anche qui in modo adeguato la quantità dei controlli, in base all’esigenza di sicurezza occorre fissare chiare scadenze per la ripetizione. La LSIn, inoltre, conferisce al Consiglio federale la competenza di rinunciare a una ripetizione del controllo per quanto riguarda i militari o i militi della protezione civile. Ciò va applicato ai casi in cui la ripetizione appare sproporzionata rispetto al periodo di servizio residuo.

Art. 27 Ripetizione straordinaria

Capoverso 1: per una ripetizione straordinaria possono essere determinanti soltanto i nuovi rischi essenziali per la valutazione dei rischi ai fini dell’esercizio delle attività. Non sono per contro un motivo per l’avvio di una ripetizione anticipata le violazioni delle condizioni di impiego. Per siffatte violazioni sono previste misure di diritto in materia di personale. 34/47