Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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Capoverso 2: la LSIn prevede una ripetizione straordinaria soltanto in caso di fondato sospetto di nuovi rischi. Per il datore di lavoro può però avere rilevanza anche il fatto che vengano meno rischi accertati in precedenza, poiché così non sono più necessarie eventuali restrizioni all’esercizio di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza. Anche in questi casi deve pertanto essere possibile avviare una ripetizione straordinaria.

Art. 28 Effetto della ripetizione

L’effetto della ripetizione vale sia per una ripetizione ordinaria, sia per una ripetizione straordinaria. Dato che la ripetizione serve a una nuova valutazione della persona da controllare, in attesa della nuova valutazione quella precedente deve essere determinante per l’esercizio delle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza. Tuttavia, se ancora durante la ripetizione del controllo si individuano nuovi rischi, il servizio decisore deve, se del caso, provvedere con misure adeguate affinché tali rischi non diventino concreti fino alla conclusione del controllo. Ciò può avvenire, in particolare, mediante la revoca provvisoria di talune attività o modifiche provvisorie dell’elenco dei compiti.

Art. 29 Tutela giurisdizionale

Ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 LSIn, nell’effettuare la loro valutazione i servizi specializzati CSP non sono vincolati a istruzioni. Ciò deve valere anche per la promozione di procedure di ricorso relative alle valutazioni, in modo tale che gli organi superiori ai servizi specializzati CSP non possano influenzare indirettamente le valutazioni negando la possibilità di interporre ricorso. I servizi specializzati CSP devono quindi potere decidere autonomamente se vogliono interporre ricorso avverso decisioni del Tribunale amministrativo federale.

Art. 30 Attestazione di sicurezza nel contesto internazionale

Le autorità di sicurezza estere accordano unicamente a persone che sono state sottoposte al CSP l’accesso a informazioni e materiale classificati o a zone di sicurezza. Occorre stabilire la procedura per il rilascio della cosiddetta «personnel security clearance» (PSC; dichiarazione di sicurezza relativa alle persone). Per la «clearance» è determinante la decisione del servizio decisore di cui all’articolo 24 e non l’esito della valutazione da parte dei servizi specializzati CSP. Ove la «clearance» non avvenga nell’interesse della Confederazione, un’attestazione di sicurezza deve essere rilasciata a pagamento.

Sezione 7: Trattamento di dati personali Art. 31 Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati

In applicazione dell’articolo 16 capoverso 2 LPD, l’organizzazione delle competenze e responsabilità per la protezione dei dati, che richiede anche la sicurezza dei dati, deve essere disciplinata in relazione con il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn. A tal fine si applica il principio secondo cui la responsabilità incombe al rispettivo detentore dei dati.

Art. 32 Controllo periodico del trattamento dei dati personali

Siccome i dati trattati nell’ambito dei controlli sono particolarmente sensibili, la legalità del loro trattamento deve essere controllata periodicamente da un organo indipendente dai servizi coinvolti nella procedura di controllo.

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 33 Gestione elettronica degli affari

In futuro la gestione degli affari avverrà, per quanto possibile, elettronicamente.

Art. 34 Riscossione di emolumenti

I costi derivanti dai controlli dell’Amministrazione federale centrale vanno preventivati in modo centralizzato presso il DDPS. I costi derivanti dai controlli per servizi esterni all’Amministrazione federale centrale vanno assunti da questi in modo decentralizzato e compensati mediante emolumenti. Mediante l’assegnazione adeguata di risorse finanziarie e di personale al DDPS, il Consiglio federale deve fare in modo che vi sia in ogni momento un equilibrio tra dette risorse e il numero di controlli da effettuare.