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Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine
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Legge sugli strumenti di tortura
Art. 2 Campo di applicazione territoriale
La presente legge si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali nonché alle enclavi doganali.
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge valgono le seguenti definizioni:
a. strumenti di tortura: merci utilizzabili a livello pratico solo per la pena di morte o per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
b. strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura: merci che oltre a poter essere impiegate per eseguire la pena di morte, la tortura, trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti hanno anche altri usi pratici;
c. mediazione: attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di contratti che vertono sulla fabbricazione, l’offerta, l’acquisto o il trasferimento di strumenti di tortura, il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, o il conferimento di diritti sugli stessi beni purché relativi a strumenti di tortura o la conclusione di siffatti contratti qualora le prestazioni siano fornite da terzi;
d. assistenza tecnica: qualsiasi ausilio tecnico connesso a sviluppo, fabbricazione, prova, assemblaggio, manutenzione e riparazione o qualsiasi altro servizio tecnico anche sotto forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze purché non si tratti di informazioni liberamente accessibili.
Sezione 2: Divieti e obblighi di autorizzazione
Art. 4 Strumenti di tortura
1È vietato:
a. importare, far transitare o esportare strumenti di tortura;
b. esercitare la mediazione di strumenti di tortura;
c. fornire assistenza tecnica relativa a strumenti di tortura;
d. promuovere strumenti di tortura e la relativa assistenza tecnica.
2L’autorità competente può autorizzare l’importazione, il transito e l’esportazione di strumenti di tortura esclusivamente per l’esposizione in un museo pubblico.
Art. 5 Strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura
1L’esportazione e la mediazione di strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura e la fornitura di assistenza tecnica connessa a tali merci sono soggette ad autorizzazione.