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Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine

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Legge sugli strumenti di tortura

Sezione 5: Collaborazione tra le autorità

Art. 12 Coordinamento

1Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge del 20 giugno 19975 sulle armi, della legge federale del 27 settembre 20136 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero o della legge del 13 dicembre 19967 sul controllo dei beni a duplice impiego, le autorità interessate determinano l’autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

2La presente legge si applica soltanto se la legge federale del 13 dicembre 19968 sul materiale bellico non è applicabile.

Art. 13 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere

1Le autorità federali competenti come pure gli organi di polizia cantonali e comunali si comunicano e comunicano alle autorità di vigilanza competenti i dati necessari all’applicazione della presente legge.

2Le autorità penali consegnano di propria iniziativa all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni le sentenze emesse nel campo d’applicazione della presente legge, della legge federale sul materiale bellico9, della legge sulle armi10, della legge federale del 25 marzo 197711 sugli esplosivi, della legge federale del 25 giugno 198212 sulle misure economiche esterne e della legge sui beni a duplice impiego13.

Art. 14 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere

1L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può coordinare le indagini insieme alle autorità competenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa qualora:

a. ciò sia necessario all’applicazione della presente legge o di prescrizioni straniere equivalenti; e

b. le autorità straniere siano vincolate al segreto d’ufficio o a un dovere di discrezione e garantiscano nel loro ambito un’adeguata tutela dallo spionaggio industriale.

2L’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni può chiedere alle autorità estere la comunicazione dei dati necessari; a tale scopo, l’autorità può fornire loro dati concernenti:

a. la natura, la quantità, il luogo di destinazione e d’utilizzazione, l’impiego nonché il destinatario finale delle merci;

5 RS 514.54

6 RS 935.41

7 RS 946.202

8 RS 514.51

9 RS 514.51

10RS 514.54

11RS 941.41

12 RS 946.201

13 RS 946.202