Progetto
Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Legge sugli strumenti di tortura
b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione delle merci;
c. le modalità finanziarie dell’operazione.
Sezioni 6: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione
Il Consiglio federale designa le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, regolamenta la procedura di autorizzazione e l’esecuzione alla frontiera.
Art. 16 Rapporto
Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sull’applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.
Art. 17 Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,