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Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine

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Legge sugli strumenti di tortura

b. le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura o alla mediazione delle merci;

c. le modalità finanziarie dell’operazione.

Sezioni 6: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione

Il Consiglio federale designa le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, regolamenta la procedura di autorizzazione e l’esecuzione alla frontiera.

Art. 16 Rapporto

Il Consiglio federale informa l’Assemblea federale sull’applicazione della presente legge nei rapporti sulla politica economica esterna.

Art. 17 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,