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Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine

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Legge sugli strumenti di tortura

Sezione 4: Disposizioni penali

Art. 9 Infrazioni

1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. viola i divieti di cui agli articoli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 o 6 capoverso 2;

b. esegue, senza disporre della necessaria autorizzazione, un’attività soggetta ad autorizzazione di cui agli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 1 o 6 capoverso 1;

c. fornisce o fa fornire oppure esercita o fa esercitare la mediazione delle merci di cui agli articoli 4–6 a un destinatario o verso un luogo di destinazione diversi da quelli che figurano nell’autorizzazione; oppure

d. spedisce le merci di cui agli articoli 4–6 a un destinatario sapendo o presumendo che le trasmetterà per via diretta o indiretta a un destinatario finale al quale non potrebbero essere fornite.

2È punito con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. fornisce indicazioni errate su fatti determinanti per l’autorizzazione;

b. non osserva una delle condizioni legate a un’autorizzazione; oppure

c. omette di notificare o non notifica correttamente le merci di cui agli articoli 4–6 destinate all’importazione, all’esportazione o al transito.

3Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

Art. 10 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale

Alle infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale si applica l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

Art. 11 Giurisdizione e obbligo di denuncia

1Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione federale.

2Le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, le autorità doganali e gli organi di polizia cantonali e comunali denunciano al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.

4 RS 313.0