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Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine
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Legge sugli strumenti di tortura
2Il transito di tali strumenti è vietato se vi è motivo di ritenere che siano destinati alla messa in atto di pratiche di tortura.
Art. 6 Medicamenti che possono essere utilizzati per le esecuzioni capitali
1L’esportazione e la mediazione di medicamenti utilizzabili per le esecuzioni capitali come pure la fornitura di assistenza tecnica connessa a tali prodotti sono soggette ad autorizzazione.
2Il transito di tali medicamenti è vietato se vi è motivo di ritenere che siano destinati alle esecuzioni capitali.
Sezione 3: Condizioni per l’autorizzazione e relativa procedura
Art. 7 Condizioni per l’autorizzazione
1L’autorizzazione viene rilasciata se non vi è alcun motivo di ritenere che le merci in questione siano destinate alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
2Per ottenere un’autorizzazione all’esportazione devono inoltre essere adempiuti i seguenti requisiti:
a. non vi è motivo di ritenere che le merci non rimangano presso il destinatario finale dichiarato;
b. il Paese d’origine ha dato il proprio consenso alla riesportazione, ove da lui richiesto;
c. non sono state emanate misure coercitive ai sensi della legge del 22 marzo 20023 sugli embarghi che si oppongono al rilascio di un’autorizzazione.
3L’autorizzazione non viene rilasciata se, sul proprio territorio, il Paese di destinazione vieta l’operazione oggetto della richiesta.
4È possibile vincolare l’autorizzazione a determinate condizioni.
Art. 8 Revoca dell’autorizzazione
1L’autorizzazione viene revocata se in seguito al rilascio le circostanze sono cambiate a tal punto che i requisiti non sono più soddisfatti.
2Può inoltre essere revocata se le condizioni a cui è vincolata non sono rispettate.