Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati

HotellerieSuisse ritengono che la variante 2 sia la peggiore, perché inciderebbe sul comportamento di chi usufruisce dei servizi. Centre patronal sostiene che la variante 2 porterebbe i servizi online a dover versare un compenso anche per la condivisione di estratti di contenuti giornalistici da parte degli utenti, sui quali i fornitori non potrebbero esercitare alcun controllo. Anche Syndicon ritiene che la variante 2 vada troppo oltre, per quanto la messa a disposizione da parte degli utenti rappresenti, nella pratica, parte integrante del modello commerciale dei fornitori. fög sottolinea che i dati empirici sui possibili effetti di entrambe le varianti sono scarsi; tuttavia, presume che la variante 2 possa influire sulla libera condivisione di link da parte degli utenti o comprometterla. Per HotellerieSuisse e DUN la variante 2 va respinta anche in considerazione del rischio che i fornitori di servizi della società dell’informazione possano bloccare l’accessibilità degli snippet con conseguente influsso negativo sulla libertà d'informazione (cfr. n. 2.3.5). A questo si aggiunge il fatto che non è chiaro se la normativa europea comprenda anche questo tipo di messa a disposizione e, quindi, se la Svizzera, con la variante 2, si troverebbe a introdurre norme molto più severe rispetto a quelle europee. Ritengono, in ogni caso, che l’inserimento di collegamenti ipertestuali debba continuare a essere esentato dall’obbligo di compenso.

2. Argomentazioni e osservazioni a favore della variante 1

AI, FR, GR, NE, NW, SG, SO, TG, TI, UR, ZG, Centro, PLR, PS, AROPI, Centre patronal, CH Media, fög, IRF, kf, USC, le imprese mediatiche svizzere private, Meta, SRG SSR, Südostschweiz TV, Syndicom, Telesuisse e TX Group appoggiano la variante 1. BE e ZH, ACS, Aktion Medienfreiheit, Società digitale e Swico si dichiarano a favore della variante 1, qualora si giunga a una revisione della LDA. ZH propone inoltre alcuni interventi migliorativi.

ZG preferisce la variante 1 e si esprime contro l’estensione del compenso obbligatorio a carico dei fornitori di servizi della società dell’informazione ai casi in cui siano gli utenti a condividere, per esempio, le notizie. Sostanzialmente, infatti, i fornitori non sarebbero in grado di controllare e pianificare gli snippet utilizzati dai propri utenti (e quindi l’importo totale del compenso) e questo potrebbe portarli a introdurre limitazioni contrarie al senso e allo scopo della presente revisione. Inoltre, i fornitori non trarrebbero lo stesso vantaggio quando sono gli utenti, e non loro stessi, a condividere gli snippet; pertanto, ritiene inopportuno introdurre un compenso per la condivisione «indiretta» degli snippet. NW è favorevole alla variante 1 perché consentirebbe di compensare le prestazioni dei media giornalistici che creano contenuti lasciando ai fornitori di servizi della società dell’informazione la libertà di decidere se e come addebitarne i costi ai consumatori finali.

SO ritiene importante che non intervengano cambiamenti per gli utenti: la condivisione di collegamenti ipertestuali come prevista dalla variante 1 deve continuare a essere gratuita, sia per gli utenti sia per i fornitori di servizi della società dell’informazione. Pur consapevole del fatto che i media sociali e i loro utenti rendono regolarmente accessibili contenuti di terzi, TI non ritiene necessario introdurre una disposizione che disciplini in modo specifico questa fattispecie. GR, CH Media, le imprese mediatiche svizzere private e Telesuisse si esprimono a favore della variante 1, che disciplina solo la visualizzazione di notizie da parte dei grandi fornitori di servizi della società dell’informazione. Ritengono tuttavia che la variante 1 dovrebbe essere applicata anche alle notizie (p. es. aggregate o curate) mostrate dai gestori delle piattaforme, indipendentemente da chi le abbia inizialmente inserite. Secondo la variante 1, i fornitori di media sociali sarebbero assoggettati al pagamento del compenso per ogni snippet messo a disposizione e mostrato nel quadro della propria offerta secondo il capoverso 1 (p. es. Facebook News). ZH rileva che, in base al rapporto esplicativo, solo la variante 2 comporterebbe il diritto al compenso per la condivisione di snippet da parte degli utenti di un servizio online. Questo intento emergerebbe in modo chiaro dal tenore della variante 2. Qualora il progetto posto in consultazione entrasse in vigore con la variante 1, tuttavia, verrebbe a mancare tale precisazione. ZH invita quindi a esplicitare, nella variante 1, che la messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche da parte degli utenti di un servizio online non dà diritto ad alcun compenso. Centre patronal ritiene che debba essere presa in considerazione la variante 1.

Per il PLR è importante che la condivisione di estratti giornalistici da parte degli utenti dei media sociali sia esclusa dal campo di applicazione. Mentre i gestori dei motori di ricerca sono responsabili dei contenuti giornalistici mostrati tra i risultati di ricerca, le piattaforme non possono rispondere della condivisione dei contenuti giornalistici da parte degli utenti. AROPI fa notare che la messa a disposizione da parte degli utenti rappresenta un tema controverso, che è ancora oggetto di chiarimenti anche in seno all’UE. Dato che non è chiaro se la variante 2 sia più o meno in linea con la soluzione proposta a livello europeo, AROPI si esprime a favore della variante 1. Il Centro ritiene che la variante 1 sia più equilibrata, perché consente agli utenti di decidere liberamente di condividere link e snippet. Le piattaforme dovrebbero finanziare solo gli snippet che esse stesse decidono di mettere a disposizione degli utenti. IRF e SRG SSR preferiscono la variante 1, perché la variante 2 potrebbe alimentare l’idea che si tratti di una «tassa sui link». Ritegono che i media sociali non debbano sostenere alcun costo per i link che vengono postati. Per kf è importante che, come espressamente indicato nell’avamprogetto, i blogger e