Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

soprattutto se si considera che per molte imprese mediatiche la visibilità generata dalle piattaforme ha un’utilità economica molto maggiore che non gli introiti supplementari previsti dal nuovo diritto di protezione affine (cfr.

n. 2.3.3).

Osservazioni sul cpv. 2

1. Astensioni e argomentazioni contrarie a una o a entrambe le varianti

COFEM ed economiesuisse non prendono posizione rispetto alle varianti proposte. Economiesuisse rinvia al parere di alcuni dei suoi membri, che temono che l’introduzione di un diritto di protezione affine potrebbe compromettere la libertà d’informazione digitale e il libero accesso a Internet (cfr. n. 2.3.1). I motori di ricerca e le piattaforme dei media sociali giocano un ruolo decisivo nell’elaborazione di informazioni e notizie; la visualizzazione di link o anteprime è un importante strumento per orientarsi meglio. L’introduzione di un diritto di protezione affine potrebbe portare le piattaforme online a mostrare un minor numero di contenuti o a escludere completamente determinati contenuti dalla propria offerta. Questo potrebbe, da un lato, ridurre la pluralità delle informazioni accessibili e, dall’altro, limitare gli incentivi a sviluppare nuovi prodotti (cfr. n. 2.3.5).

OW respinge totalmente la modifica proposta della LDA. Google si oppone a entrambe le varianti e rileva che non è lei (o altri fornitori di servizi della società dell’informazione) a decidere tecnicamente o legalmente se rendere accessibili i contenuti giornalistici online, ma sono piuttosto i gestori dei siti Internet a stabilire se e come farlo. Ogni impresa mediatica che offre media online ha il totale controllo e la totale autonomia nel decidere se i propri contenuti debbano essere trovati oppure no. Le stesse imprese possono stabilire anche la lunghezza e altre caratteristiche degli snippet, come per esempio la dimensione dei thumbnail o la durata delle anteprime video, e possono inoltre revocare il proprio consenso in modo che le pubblicazioni non compaiano in servizi come Google Search o Google News. Google chiede pertanto lo stralcio del capoverso 2. Qualora il legislatore optasse comunque per la variante 2, la disposizione si dovrebbe applicare solo ai media sociali, escludendo esplicitamente i motori di ricerca.

Il PVL è contrario alla variante 2, ritenendo che la diffusione dei contenuti mediatici da parte degli utenti nei media sociali comporterebbe maggiori costi per i fornitori di servizi. Nello scenario peggiore, la disposizione proposta renderebbe più difficile la diffusone dei contenuti stessi, cosa contraria allo scopo e alle finalità del progetto. Anche il PS e USC sono contrari alla variante 2, perché intendono evitare che possa essere in qualche modo inficiata la possibilità degli utenti di inserire link. NW ritiene troppo ampio il campo di applicazione della variante 2: l’introduzione di un compenso obbligatorio per i contributi degli utenti porterebbe a una situazione che i fornitori dei media sociali non avrebbero modo di controllare. Inoltre, un modello di compensazione fino al consumatore finale risulterebbe inapplicabile e comporterebbe un onere burocratico enorme. GR, CH Media, le imprese mediatiche svizzere private e Telesuisse respingono la variante 2, affinché, soprattutto, non sia toccato l’uso di link da parte degli utenti nei media sociali. Anche Meta si esprime contro la variante 2: i link alle pubblicazioni giornalistiche presenti su Facebook provengono principalmente da due fonti, nessuna delle quali è controllata da Facebook. Da una parte, sono le imprese mediatiche a decidere quali contenuti postare sulle proprie pagine Facebook e, dal momento che la piattaforma offre questo valore aggiunto, nella stragrande maggioranza dei casi sono le imprese stesse a postare i link alle proprie pubblicazioni giornalistiche, perché questo consente loro di raggiungere un maggior numero di persone e di far crescere la propria attività. Dall’altra, sono i singoli utenti a decidere di condividere link a contenuti editoriali su Facebook e spesso lo fanno utilizzando la funzione di condivisione che l’editore stesso può rendere disponibile sul suo sito Internet. Le persone condividono i contenuti delle notizie per parlarne con parenti e amici. Meta suggerisce pertanto di introdurre il seguente chiarimento: «Das Recht des Medienunternehmens gemäss Artikel 37a gilt nicht für Online-Nutzungen, die direkt vom Medienunternehmen oder mit dessen Zustimmung vorgenommen werden, einschliesslich journalistischer Veröffentlichungen, die vom Medienunternehmen auf der Grundlage einer freien Entscheidung online gestellt werden»24. Anche Aktion Medienfreiheit presenta argomentazioni contrarie alla variante 2 proposta, spiegando che le imprese mediatiche desiderano la diffusione dei contenuti attraverso i media sociali e i motori di ricerca e fa notare che la direttiva UE non si applica agli snippet e ai link postati dagli utenti sui media sociali. Questa sarebbe un’altra peculiarità svizzera, che potrebbe limitare lo scambio di informazioni tra utenti. Swico si oppone alla variante 2 perché il comportamento degli utenti genererebbe un obbligo di compenso a carico delle piattaforme, andando a colpire il principio della libertà di Internet in maniera ancora più incisiva rispetto alla variante 1. Il 90 per cento dei link a contenuti giornalistici presenti sui media sociali è inoltre inserito dagli editori stessi e non sarebbe pensabile compensarli ulteriormente per contenuti che hanno postato loro stessi per favorire i propri profitti. Bibliosuisse, DUN e

24 «Il diritto delle imprese mediatiche secondo l’articolo 37a non si applica alle utilizzazioni online direttamente da parte delle imprese mediatiche o con il loro consenso, e nemmeno alle pubblicazioni giornalistiche che le imprese mediatiche pubblicano online per libera scelta» (traduzione libera).