Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine
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gli altri utenti, le biblioteche o, ad esempio, Wikipedia (non commerciale) siano esclusi dall’obbligo di versare un compenso e ritiene che la variante 1 esprima una simile posizione chiaramente a favore dei consumatori. Anche Aktion Medienfreiheit si esprime a favore della variante 1 e ritiene che riguardi solo estratti di testo o immagini rese accessibili nel quadro dell’offerta delle grandi piattaforme online.
Meta sostiene la variante 1 ed è favorevole al riconoscimento che ne deriva, da parte del legislatore svizzero, della libertà di condivisione sui media sociali di brevi estratti di pubblicazioni giornalistiche da parte degli utenti, senza che questa pratica ricada sotto il diritto di protezione affine. Tuttavia, Meta non è sicura che la formulazione della variante 1 sia sufficientemente chiara in questo senso: il testo non esplicita che l’articolo 37a AP-LDA non si applica alla messa a disposizione di brevi estratti da parte degli utenti. Questo aspetto risulta, al momento, unicamente dalla combinazione con la variante 2. Meta teme quindi che, eliminando la variante 2, la variante 1 risulti meno chiara. Per questa ragione propone di aggiungere alla variante 1 la specificazione contenuta nella variante 2, ossia che il progetto di legge non intende disciplinare il caso in cui gli utenti di un servizio mettano a disposizione parti o brevi estratti di pubblicazioni giornalistiche, e propone una formulazione in tal senso. USAM parte dal presupposto che la variante 2 renda soggetta a compenso anche la condivisione di snippet da parte degli utenti, il che rappresenterebbe un’ingerenza nel comportamento degli utenti stessi. Con la variante 1, solo i fornitori di media sociali sarebbero obbligati a versare un compenso.
3. Argomentazioni e osservazioni a favore della variante 2
GE, GL, JU, LU, VD, ALESI, RSF, SSM e USS sono a favore della variante 2. SIG condivide l’intento di includere i contenuti generati dagli utenti, ma non la forma proposta, e auspica dunque un progetto più circostanziato, che copra l’utilizzazione di tutti i contenuti protetti all’interno dei media sociali. GE e RSF sono favorevoli alla variante 2, perché introduce una base più ampia o comunque una fattispecie di più ampio respiro per il compenso. JU ritiene che l’assoggettamento dei media sociali all’obbligo di versare un compenso rappresenti un tema spinoso: su queste piattaforme vengono pubblicati numerosi articoli sotto forma di sintesi o snippet, ragion per cui sarebbe logico che venissero considerati in tale contesto. Questo, tuttavia, comporterebbe il rischio che gli stessi media sociali introducano limitazioni per la diffusione di brevi estratti, il che impedirebbe ai media tradizionali di espandere il proprio bacino d’utenza. Ciononostante, JU si esprime, per coerenza, a favore della variante 2. Anche VD è a favore della variante 2, perché rispecchia più fedelmente le abitudini di fruizione, soprattutto da parte dei giovani, dei contenuti informativi sui canali digitali, sempre più vari e numerosi. Al fine di evitare che l’accesso alle informazioni da parte della popolazione sia soggetto a limitazioni, ritiene inoltre fondamentale il fatto che l’onere finanziario ricada sui fornitori dei servizi della società dell’informazione e non sugli utenti finali. Tuttavia sottolinea che è necessario prestare particolare attenzione ai possibili effetti indesiderati. Nello specifico, occorre evitare che le modifiche proposte portino in qualche modo le imprese mediatiche a introdurre blocchi all’accesso, come è recentemente avvenuto in Canada. Reazioni di questo genere potrebbero avere conseguenze pesanti per tutti gli interessati (cfr. n. 2.3.5).
Qualora il Consiglio federale decidesse di portare avanti il progetto, BL e ZH dichiarano di preferire la variante 2. Per ZH gli snippet non sembrano adatti a soddisfare il fabbisogno di informazioni. Questo vale non solo per i contenuti rilevati dai crawler, ma anche per i link nei media sociali, per i quali il gestore genera automaticamente uno snippet da un collegamento ipertestuale inserito manualmente. Diverso è il caso in cui gli utenti condividono direttamente sui media sociali estratti di pubblicazioni giornalistiche che ritengono essere particolarmente rilevanti (e che quindi appariranno così anche a un pubblico più vasto). Questo avviene spesso attraverso la condivisione di uno screenshot o di una citazione non accompagnati da link, per cui gli altri utenti non possono accedere in modo facile e veloce al contenuto originale. Snippet di questo tipo non sono tecnicamente controllabili dalle imprese mediatiche e hanno maggiore capacità di ridurre il bacino d’utenza dell’offerta originale. In questi casi, coperti dalla variante 2, la presumibile riduzione dell’effetto simbiotico può essere visto come un oggetto più degno di regolamentazione rispetto all’utilizzo di snippet da parte di servizi online che non si qualificano come media sociali. Considerando che il possibile fallimento del mercato in termini di introiti pubblicitari potrebbe interessare anche i media sociali, non risulta strettamente necessario escluderli dal campo di applicazione del diritto di protezione affine proposto. BL rileva che lo scopo del progetto è un’indennità proporzionale per i costi di realizzazione dei contenuti giornalistici a favore delle imprese mediatiche e dei giornalisti. In linea di principio i consumatori pagano per un bene che decidono di acquistare o consumare. Il diritto al compenso per le imprese mediatiche e i giornalisti è quindi giustificabile per il consumo del bene prodotto e non per la sua semplice messa a disposizione. Ne consegue quindi che è proprio la messa a disposizione attraverso la condivisione da parte degli utenti ad accrescere le probabilità che il bene (o almeno una sua parte, ossia gli snippet) venga poi consumato. Questa considerazione si basa sull’idea che quando a essere seguita (avere dei follower) è una persona, il tasso di consumo è maggiore rispetto a quando viene seguito un generico fornitore di servizi della società dell’informazione o se ne scorrono i contenuti. A ciò si aggiunge il fatto che alcuni utenti condividono contenuti solo per