Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
estendere la protezione anche alle pubblicazioni giornalistiche, secondo un modello già collaudato. Per i piccoli editori aderenti ad ALESI sarebbe infatti impensabile negoziare con i grandi fornitori di servizi della società dell’informazione. Citando quanto dichiarato dal governo del Liechtenstein, Vaduzer Medienhaus rileva che la gestione collettiva e unitaria dei diritti d’autore nell’area economica comune Svizzera-Liechtenstein è una pratica già collaudata. L’avamprogetto concernente i diritti di protezione affini posto in consultazione prevede che sia ProLitteris a gestire l’attuazione del diritto al compenso. Pertanto, Vaduzer Medienhaus presume di poter esercitare tale diritto attraverso ProLitteris, ma, se così non fosse, si auspica che vengano creati i presupposti legali necessari a tal fine nel corso del futuro processo legislativo. ACS invita a non decidere prematuramente che sarà ProLitteris la società di gestione incaricata, ma ad avviare una procedura di selezione trasparente dopo l’entrata in vigore della legge.
Alcuni partecipanti alla procedura ritengono che il diritto delle imprese mediatiche dovrebbe comprendere anche il criterio dell’irrinunciabilità. Centre patronal, le imprese mediatiche svizzere private e Südostschweiz TV presumono che la gestione collettiva impedirà alle piattaforme tecnologiche di sfruttare la loro posizione preponderante sul mercato per condurre trattative soltanto con alcune imprese mediatiche. Questi partecipanti partono dal presupposto che il diritto al compenso sarà obbligatorio e quindi irrinunciabile e che la società di gestione coprirà l’intero repertorio dei contenuti e delle notizie per tutta la Svizzera; propongono quindi di riformulare il capoverso 3 inserendo il criterio dell’irrinunciabilità. Senza questo elemento, infatti, temono che le grandi piattaforme digitali potrebbero pretendere la rinuncia al diritto al compenso da parte delle imprese mediatiche prima di concludere con queste ultime rapporti contrattuali in altri settori. TI, IRF e Swisscopyright sono dell’idea che anche il diritto degli editori debba essere dichiarato irrinunciabile. Società digitale è invece di tutt’altro avviso e invita a integrare il capoverso 3 come segue: «Die Verwertungsgesellschaften ermöglichen Medienorganisationen und Einzelpersonen durch einfache Deklaration auf den Vergütungsanspruch zu verzichten. Sie veröffentlichen die Liste der Organisationen und Einzelpersonen, die auf die Vergütung verzichtet haben. Mutationen sind innerhalb von maximal zehn Arbeitstagen zu veröffentlichen»25. Occorre garantire alle organizzazioni mediatiche e ai singoli la possibilità di optare per una rinuncia al compenso collettivo (cosiddetto opt out) e di dichiarare che tutti i fornitori, indipendentemente dal diritto al compenso di cui all’articolo 37° AP-LDA, possono inserire link ai loro contenuti e pubblicare snippet a titolo gratuito.
I fornitori di servizi della società dell’informazione criticano in modo dettagliato l’attuazione del nuovo diritto al compenso da parte di una società di gestione. Secondo Google, un modello di questo tipo minerebbe i principi dell’autonomia privata e della libertà contrattuale, che consentono ai fornitori di servizi della società dell’informazione e alle imprese mediatiche di stipulare accordi individuali, specifici e innovativi. Colpire la libertà contrattuale degli attori presenti sul mercato potrebbe generare conflitti d’interessi tra le imprese mediatiche nonché i fornitori di servizi della società dell’informazione da una parte e le società di gestione dall’altra. Il legislatore mira a proteggere gli interessi dei piccoli editori e il loro potere contrattuale, che sono in realtà già tutelati dai principi alla base del diritto in materia di concorrenza. Infine, il meccanismo previsto comporterebbe inevitabilmente un onere elevato per la gestione del nuovo diritto al compenso. Per tutte queste ragioni, Google non vede alcun motivo che giustifichi un intervento di simili proporzioni nella libertà contrattuale e nella libertà imprenditoriale dei diversi attori presenti sul mercato. Meta esprime inoltre il timore che le licenze collettive obbligatorie riducano il controllo delle imprese mediatiche, perché il sistema di licenze collettive obbligatorie proposto assegnerebbe la gestione del diritto relativo alle pubblicazioni di carattere giornalistico unicamente alle società di gestione. L’introduzione di un sistema di licenze collettive obbligatorie farebbe della Svizzera un caso a sé. La Commissione europea ha confermato in diverse occasioni che un meccanismo obbligatorio di gestione collettiva non è conciliabile con il diritto dell’UE. Inoltre, non è dato sapere come potrebbe funzionare un meccanismo di questo tipo nella pratica, soprattutto a fronte dei modelli commerciali portati avanti dai diversi editori di giornali. Ne deriva quindi che l’articolo 37a capoverso 3 AP-LDA deve essere stralciato o modificato introducendo il carattere facoltativo della licenza collettiva e specificando che gli editori e le piattaforme sono liberi di stipulare accordi specifici sui diritti relativi alle pubblicazioni di carattere giornalistico.
25 «Le società di gestione permettono alle organizzazioni mediatiche e a singole persone di rinunciare al diritto al compenso attraverso una semplice dichiarazione. Le società di gestione pubblicano una lista delle organizzazioni e dei singoli che hanno rinunciato al compenso. Le variazioni devono essere pubblicate entro un massimo di dieci giorni lavorativi» (traduzione libera).