Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine

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Osservazioni sul cpv. 4

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione (JU, NE, LU, VS, Centro, PLR, Centre patronal, fög, le imprese mediatiche svizzere private, kf, SSM, USS e Wikimedia CH) valuta positivamente l’intenzione di prevedere un obbligo di compenso a carico dei fornitori di servizi della società dell'informazione che esercitano un’attività a scopo di lucro e hanno un numero di utenti annuo medio pari ad almeno il 10 per cento della popolazione svizzera. DUN si esprime in merito a un’eventuale introduzione di un diritto di protezione affine. Aktion Medienfreiheit e LES-CH esprimono un’opinione piuttosto critica in merito ai criteri previsti. CH Media, le imprese mediatiche svizzere private, SRG SSR e SSM propongono inoltre una formulazione nel caso in cui siano compresi gli usi da parte di servizi basati sull’IA.

JU condivide l’intenzione di introdurre un obbligo di compenso a carico dei grandi fornitori. NE accoglie con favore il fatto che l’onere finanziario della modifica di legge non sia in alcun caso a carico dei consumatori né degli utenti finali. VS ritiene che il compenso obbligatorio rappresenti un onere moderato per i fornitori e che vada a vantaggio dell’intero settore dei media. LU ritiene che l’obbligo di compenso consenta di riequilibrare in modo equo le posizioni degli interessati (cfr. n. 2.2.1). Qualora fosse introdotto un diritto di protezione affine, DUN ritiene corretta la limitazione ai fornitori che esercitano un’attività a scopo di lucro. PLR, Centro, Centre patronal, le imprese mediatiche svizzere private, fög, kf, SSM e Wikimedia CH ritengono importante che siano coinvolti solo i fornitori che esercitano un’attività a scopo di lucro, i cui servizi sono usati da almeno il 10 per cento della popolazione. Questa percentuale è stata mutuata dalla direttiva UE e, secondo il PLR, presenta il vantaggio di non dover testare il metodo di calcolo; inoltre, è in linea con l’influenza esercitata dalle grandi piattaforme digitali in Svizzera. Le imprese mediatiche svizzere private partono dal presupposto che il termine «numero di utenti annuo medio» sia inteso nel senso usuale in ambito commerciale. Insieme a Centre patronal, ritengono che sia essenziale includere nella definizione di fornitori di servizi della società dell’informazione anche i gruppi di imprese (come grandi gruppi e holding). L’assenza di questa precisazione comporta, infatti, il rischio che i fornitori aggirino il nuovo disciplinamento modificando la propria struttura legale. I partecipanti citati e Syndicom accolgono con favore il fatto che dall’obbligo di versare un compenso siano escluse le strutture che non traggono un vantaggio commerciale dalla messa a disposizione di contenuti giornalistici (come le biblioteche, Wikipedia o i blogger) e che non sia ostacolato l’accesso al mercato delle nuove piattaforme digitali (start-up). SIG e Swisscopyright raccomandano di menzionare nel messaggio la necessità di interpretare tale concetto in modo ampio, escludendo unicamente le offerte che non vengono finanziate, né direttamente né indirettamente, mediante l’uso di pubblicazioni giornalistiche.

Secondo LES-CH, il disciplinamento proposto contiene diverse nozioni giuridiche poco chiare come, per esempio, l’intenzione di includere fornitori di servizi della società dell’informazione dei cui servizi fruisce ogni anno almeno il 10 per cento della popolazione svizzera: non si capisce come debba essere calcolata questa percentuale. Anche Aktion Medienfreiheit ritiene che questa disposizione risulti problematica e auspica che, in caso di eventuale esecuzione, si tengano in considerazione le nuove imprese, applicando la soglia del 10 per cento con benevolenza in loro favore. Reputa opportuno cercare di scongiurare che l’introduzione di questa soglia si trasformi in un freno all’innovazione.

Diversi partecipanti alla consultazione hanno proposto una formulazione da introdurre nel caso in cui siano contemplati anche gli usi da parte di servizi basati sull’IA. SRG SSR propone la seguente integrazione: «Die Vergütung schuldet der Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft auch, wenn ein Dritter die Vervielfältigung vornimmt, die er für seine Zwecke verwendet»26. CH Media, le imprese mediatiche svizzere private e SSM aderiscono in merito alla posizione di SRG SSR.

Osservazioni sul cpv. 5

Non sono pervenute osservazioni sul capoverso 5.

Art. 37b AP-LDA (Riserva della reciprocità)

Molti partecipanti alla consultazione accolgono con favore la precisazione in base alla quale solo le imprese mediatiche con sede in Svizzera hanno diritto al compenso (MÉDIAS SUISSES, Stampa Svizzera, VSM, Aerzteverlag medinfo, Druckerei Steckborn, Entlebucher Medienhaus, Freiämter Regionalzeitungen, Freiburger Nachrichten, Gassmann Media, Gisler 1843, Keystone SDA, Meier + Cie, Müller Medien, Regiopress, RRR, Ticinonline, Vaduzer Medienhaus, ARPS, ZT Medien, Zürcher Oberland Medien, 20 minuti Ticino). IRF, SIG, Suisseculture e

26 «Il fornitore di servizi della società dell’informazione deve versare il compenso anche se la riproduzione che utilizza per il proprio scopo è effettuata da terzi» (traduzione libera).