Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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Art. 129 cpv. 1 e 3: indipendenza dell’incaricato della protezione degli animali

La nuova regolamentazione per garantire l’indipendenza dell’incaricato della protezione degli animali stabilisce che quest’ultimo non può svolgere altri ruoli negli istituti o nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui ricopre già il ruolo di incaricato della protezione degli animali. Varie parti, tra cui la stessa rete degli incaricati della protezione degli animali, sostengono che questo disciplinamento sia troppo severo. Dovrebbero infatti restare possibili alcune eccezioni, in modo che gli incaricati della protezione degli animali possano, ad esempio, partecipare in prima persona agli esperimenti sugli animali durante la formazione di chi esegue gli esperimenti.

Art. 198a, art. 5 OFPAn: formazione ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali

Sul requisito della certificazione per le organizzazioni di formazione per adulti sono pervenuti diversi pareri da parte delle organizzazioni che offrono corsi di formazione, le quali forniscono diverse ragioni per cui per loro sarebbe impossibile ottenere la certificazione.

La proposta di modificare la formulazione dell’indicazione del periodo di pratica da mesi in ore (3 mesi = 480 ore) è stata criticata in particolare dal settore agricolo, il quale teme che a causa dell’aumento dei requisiti per il periodo di pratica non si riesca a formare un numero sufficiente di addetti alla cura degli unghioni. Le altre modifiche proposte in questo ambito sono state in gran parte approvate.

Allegato 1 tabella 1: misure per le vacche in base alle dimensioni corporee

Gli ambienti agricoli, JU e i veterinari rifiutano la nuova formulazione. Non vedono infatti alcuna lacuna nel testo precedente e vorrebbero che restasse tale formulazione. Si oppongono infatti a quella che considerano una reinterpretazione delle regolamentazioni in vigore dal 1981 e temono che siano necessari notevoli provvedimenti edili ad hoc. ASVC e diversi Cantoni13 sono favorevoli alle modifiche, tuttavia chiedono periodi di transizione nel caso siano necessari provvedimenti edili. AG e TG chiedono di includere esplicitamente nell’ordinanza dimensioni al garrese > 150 cm per le vacche. Zürcher Tierschutz ritiene che le proposte siano fuorvianti e non sufficientemente precise, mentre TIR (Stiftung für das Tier im Recht) chiede che le dimensioni siano adattate alle dimensioni degli animali,

indipendentemente dall’anno di costruzione della stalla.

Allegato 1 tabella 9: dimensioni minime per la detenzione amatoriale di pollame

La maggior parte dei Cantoni, PS e le organizzazioni per la protezione degli animali sostengono la proposta. Molti Cantoni propongono di aggiungere «(…) per ciascun pollo devono essere disponibili almeno 0,25 m2». Chiedono inoltre una definizione più precisa del termine «superficie» e un periodo di transizione adeguato, per il quale UR e NW propongono 1–2 anni. SO suggerisce inoltre di definire in modo più dettagliato le densità di occupazione da 2 a 100 animali.

In generale, Kleintiere Schweiz accoglie con favore la proposta, ma suggerisce di prendere in

considerazione l’area con clima esterno e solo per le detenzioni permanenti. Due privati14

13 BL, GR, GL, LU, NE, SH, SG, TI.

14 Gion Gross e Fabian Schenkel.