Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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Art. 50a: balie per lattonzoli

Suisseporcs e il settore agricolo chiedono di stralciare la novità sostenendo che la regolamentazione si spinge troppo in là e proibisce anche la pratica abituale di spostare i lattonzoli affidandoli ad altre scrofe per riequilibrare le cucciolate.

Per continuare a consentire quest’ultima pratica, ASVC e vari Cantoni propongono di adattare la formulazione in modo che i lattonzoli nelle prime due settimane di vita debbano essere allevati e allattati dalla madre o da una balia. Diversi partecipanti alla consultazione suggeriscono altre

formulazioni per il termine «madre». Viene inoltre menzionato che, per ragioni di certezza giuridica, nelle eccezioni è necessario utilizzare la formulazione «abbattuta o macellata per motivi sanitari».

Diverse organizzazioni per la protezione degli animali ritengono che i lattonzoli debbano essere allevati e allattati dalle madri per un periodo più lungo delle prime due settimane di vita e chiedono un periodo di allattamento minimo di 24–42 giorni.

Art. 76b: importazione di cuccioli

La regolamentazione proposta (divieto di importazione per i cuccioli di età inferiore alle 15 settimane con un’eccezione per i cani di servizio e le importazioni private) ha suscitato numerose reazioni da parte dei partecipanti alla consultazione, i quali tuttavia non sono concordi. La maggior parte di essi è favorevole a un disciplinamento più severo delle importazioni di cuccioli, ma l’eccezione prevista trova poco favore.

In particolare, viene criticato l’obbligo di presentare un certificato genealogico riconosciuto dalla

Fédération Cynologique Internationale (FCI)12 per usufruire dell’eccezione.

Requisiti in materia di detenzione degli animali da laboratorio

Art. 118a: limitazione degli animali allevati e detenuti

Le modifiche proposte di limitare al minimo possibile il numero di animali da laboratorio allevati e detenuti sono state approvate da tutti i gruppi interpellati. In merito all’attuazione sono state espresse opinioni diverse. In questo contesto, in particolare i rappresentanti della ricerca e dei centri di

detenzione di animali da laboratorio suggeriscono che la responsabilità dell’allevamento degli animali destinati ad essere impiegati negli esperimenti dovrebbe spettare ai responsabili dell’esperimento piuttosto che alla direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio, in quanto soltanto i primi dispongono delle necessarie conoscenze concernenti gli esperimenti pianificati e quelli in corso. In linea generale, è necessario attenersi al principio di limitare al minimo l’allevamento e la detenzione di animali.

Art. 114a: veterinario per i centri di detenzione di animali da laboratorio

Più parti, in particolare le istituzioni che effettuano esperimenti sugli animali, ma anche le commissioni come la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali (CFEA), propongono di inserire

l’obbligo della presenza di un veterinario nei centri di detenzione di animali da laboratorio. Sostengono infatti che, per garantire una sorveglianza e un’assistenza professionali e conformi alla protezione degli animali in generale nel centro di detenzione di animali da laboratorio e anche durante gli esperimenti, sia indispensabile disporre di competenze veterinarie.

12 Fédération Cynologique Internationale.