Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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impossibile. Fino ad allora, essi propongono una formulazione adattata allo scopo di prevenire gli abusi: «Redini fisse che limitano il movimento permanente e forzato del collo e della testa».
Lett. l: i rappresentanti del settore sostengono che questo requisito è una riformulazione dell’articolo 4 capoverso 2 LPAn e dovrebbe quindi essere incluso nell’articolo 16 non soltanto per i cavalli, ma per tutte le specie animali.
Lett. m e n: sia i servizi veterinari cantonali sia il settore equestre sostengono che è difficile distinguere tra pressione psicologica ammissibile e pressione eccessiva. Il settore chiede quindi di rinunciare alla lettera m. Lo stesso vale per la distinzione tra uso corretto e improprio delle attrezzature (lett. n). SG propone per la lettera m il seguente chiarimento: «l’accumulo di una pressione psicologica eccessiva, come l’affaticamento eccessivo attraverso l’accumulo intensivo di pressione o la mancata
considerazione dei bisogni fondamentali dell’equino;»
Le organizzazioni per la protezione degli animali chiedono di includere anche ulteriori divieti, come la partecipazione di cavalli sedati alle manifestazioni o l’uso di marchi a caldo e a freddo per marchiare i cavalli9.
I rappresentanti del settore agricolo rimandano ai pareri delle organizzazioni di allevatori e detentori di cavalli.
Art. 59 cpv . 3 e 3bis : contatto sociale con conspecifici per gli asini
IG Maultier e diversi privati10 sottolineano che la distinzione tra muli e bardotti non è sempre chiara dal punto di vista fenotipico e che non esistono studi che dimostrino che gli animali dovrebbero essere tenuti solo con la specie madre. Chiedono quindi che muli e bardotti possano essere tenuti insieme a tutti i tipi di equidi. Questa proposta è sostenuta dai Cantoni, dall’agricoltura, dai veterinari e da tutti i partiti.
ASVC e la maggior parte dei Cantoni sottolineano che le eccezioni dovrebbero essere previste solo nei casi in cui due animali di diversa specie sono tenuti insieme da molto tempo e propongono la seguente formulazione: «Art. 59 cpv. 3: ...l’autorità cantonale può concedere un permesso di deroga nel caso di due animali tenuti in coppia da molto tempo con altri equidi». Diversi Cantoni ritengono però che l’attuale eccezione per la detenzione individuale debba essere stralciata. Altri Cantoni sono favorevoli al mantenimento dell’eccezione per gli equidi vecchi11.
Le organizzazioni per la protezione degli animali chiedono inoltre che gli animali non solo abbiano un contatto visivo, uditivo e olfattivo con i conspecifici, ma che siano anche tenuti in gruppi di almeno due animali.
9 Zürcher Tierschutz, PSA, Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz, KAGfreiland, Stiftung Tiere in Not - Animal Help, LSCV, Schweizer Allianz Gentechfrei.
10 Andrea Richner, Vitor-Manuel Nunes de Oliveira.
11 JU, BE, SO.