Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine
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4. Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Di seguito sono elencati i punti che hanno scatenato numerose reazioni. Si rimanda inoltre ai pareri pervenuti.
Eccezioni all’obbligo di anestesia
La proposta di modifica dell’articolo 15 ha suscitato molte reazioni. I settori interessati dalle modifiche sono numerosi. Le modifiche proposte sono accolte con favore dalle organizzazioni per la protezione degli animali, le quali chiedono inoltre che la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli sia
consentita solo in casi eccezionali e regolamentati.
Cpv. 2 lett. a (vecchio): accorciamento della coda agli agnelli
Le organizzazioni per la protezione degli animali, FiBL5 e PSS sostengono senza riserve lo stralcio dell’eccezione.
Anche il Dipartimento per la sicurezza e gli affari sociali del Cantone di Obvaldo e il Consiglio di Stato del Cantone di Svitto sono favorevoli, e allo stesso tempo richiedono un periodo di transizione più lungo e realistico per questo divieto.
Il settore agricolo e in particolare le organizzazioni di allevatori e detentori di ovini rifiutano lo stralcio dell’eccezione e chiedono di conservare la vecchia formulazione dell’articolo oppure di portare a 15 cm la lunghezza della coda consentita dopo l’accorciamento, oppure ancora un periodo di transizione fino a 25 anni.
La Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS) è del parere che, in presenza di
un’indicazione medica e del ricorso all’anestesia, l’accorciamento della coda dovrebbe rimanere consentito durante il periodo transitorio fino all’entrata in vigore del divieto.
Art. 15 cpv. 2 lett. b (vecchio): falange supplementare dei cuccioli
PSS e FIBL accolgono con favore il fatto che l’asportazione della falange supplementare ai cuccioli non sia più consentita senza anestesia. Il Cantone di Zurigo fa presente che l’intervento risulta
doloroso anche con il ricorso all’anestesia locale e che quindi effettuarlo con l’anestesia, in generale, non riduce necessariamente il dolore.
Art. 15 cpv. 2 lett. c (vecchio): spuntatura del becco ai volatili domestici
PSS, FiBL e le organizzazioni per la protezione degli animali accolgono con favore il divieto di spuntare il becco ai volatili domestici senza aver prima eseguito l’anestesia. Anche il Consiglio di Stato del Cantone di Svitto in linea di principio è favorevole a questo divieto, ma chiede un periodo di transizione sufficientemente lungo. Le organizzazioni agricole sono contrarie alla proposta. Stiftung Aviforum zur Förderung der Geflügelproduktion und -haltung propone di mantenere la spuntatura come eccezione all’obbligo di anestesia, ma è aperta a una regolamentazione più severa e propone di aggiungere all’eccezione della spuntatura del becco l’espressione «ai pulcini negli incubatori». Anche GalliVET SA è contraria a un divieto definitivo, ma è favorevole a un inasprimento: la spuntatura deve essere
consentita solo a determinate condizioni e solo per i pulcini che si trovano nei locali dell’incubatoio.
Anche Prodavi SA e f&f SA/AG riprendono questa argomentazione e aggiungono che si potrebbero
5 Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica.