Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/56: Modifica di ordinanze nell’ambito della protezione degli animali · 26 pagine

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definire in modo più rigoroso le eccezioni in base alle quali è ancora possibile eseguire la spuntatura. Il Gruppo Micarna è contrario alle modifiche proposte per la spuntatura del becco soprattutto per gli animali riproduttori; per poter elaborare soluzioni alternative attraverso la ricerca intensiva propone un periodo transitorio di 10 anni.

Art. 15 cpv. 2 lett. d (vecchio): accorciamento degli arti e degli speroni

f&f SA/AG chiede che l’accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi sia lasciato in questo articolo. In alternativa, elenca due opzioni per integrare l’articolo come segue: «se l’intervento è

effettuato da un’azienda di allevamento / da un incubatoio all’estero» oppure in alternativa una

conferma scritta di tale condizione da parte dell’USAV. Il Gruppo Micarna è contrario alle modifiche proposte per l’accorciamento degli arti e degli speroni, soprattutto per gli animali riproduttori; per poter elaborare soluzioni alternative attraverso la ricerca intensiva popone un periodo di transizione di 10 anni. Gli ambienti animalisti sono favorevoli alla proposta di stralcio.

Art. 15 cpv. 2 lett. a (nuovo): marchiatura con marchio auricolare, microchip

Diversi Cantoni chiedono di chiarire se con le nuove disposizioni proposte continui ad essere possibile la marchiatura degli animali utilizzati per gli esperimenti.

I rappresentanti dell’industria della carne e degli ambienti agricoli chiedono che rimanga possibile marchiare i suini da macello e tatuare i suini riproduttori e chiedono pertanto che la (vecchia) lettera e sia mantenuta invariata oppure che tale pratica che sia esclusa dall’obbligo di anestesia attraverso una formulazione specifica.

Kleintiere Schweiz chiede che sia possibile continuare a marchiare i conigli con un tatuaggio.

I veterinari sottolineano che dovrebbero essere i soli a effettuare la marchiatura tramite microchip, in quanto si tratta di una procedura invasiva e delicata, e ricorda che per i cani e i cavalli l’inserimento del microchip è già disciplinato nell’OFE.

Equidi

Art. 21 lett. i‒n: pratiche vietate

Le nuove proposte di pratiche vietate per gli equidi hanno provocato numerose reazioni. Il settore equestre ha espresso in gran parte la stessa opinione.

In generale, i divieti aggiuntivi sono accolti con favore da PSS, FiBL e dalle organizzazioni per la protezione degli animali, mentre sono respinti dagli ambienti interessati con la motivazione che le pratiche in questione sono già coperte dagli articoli generali e quindi non c’è bisogno di vietarle

esplicitamente, oppure che non dovrebbero essere vietate soltanto per gli equidi, ma in generale.

Nessuno, tuttavia, cita il fatto che queste pratiche sono contrarie alla protezione degli animali.

Un’eccezione è rappresentata dalla pratica dell’«overcheck» (cfr. lett. k).