Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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La norma costituisce la base per l’introduzione di entrambi i pilastri del progetto dell’OCSE e del G20. La formulazione consente inoltre al legislatore federale di reagire in modo flessibile ai futuri sviluppi internazionali nel settore dell’imposizione delle imprese. Al contempo, l’articolo 129a costituisce la base della disposizione transitoria e, a sua volta, dell’ordinanza temporanea del Consiglio federale concernente l’imposizione minima (cfr. n. 3.4).
L’articolo 129a non comporta ripercussioni dirette. Tutti i futuri progetti legislativi che si fondano sull’articolo 129a sottostanno all’iter legislativo ordinario con referendum facoltativo.
Cpv. 1
Il capoverso 1 e il titolo della norma si riferiscono ai «grandi» gruppi di imprese. Con il termine «grande» si vuole alludere in primo luogo al fatto che le PMI sono escluse dal campo di applicazione della disposizione. Parimenti, il termine «grande» lascia spazio a un certo margine d’interpretazione, necessario nell’ottica del progetto dell’OCSE e del G20. Rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’imposizione gravante gli Stati di commercializzazione i gruppi di imprese con una cifra d’affari annua di almeno 20 miliardi di euro; per il secondo pilastro, il limite della cifra d’affari annua è generalmente di 750 milioni di euro. Gli Stati di residenza delle società madri a capo del gruppo possono tuttavia dichiarare l’imposizione minima applicabile ai loro gruppi di imprese già a partire da una soglia inferiore (cfr. n. 4.2.1). In tutti questi – e anche in altri – possibili casi futuri la Confederazione deve avere la facoltà di emanare prescrizioni.
Il gruppo di imprese non deve necessariamente appartenere fiscalmente già a un altro Stato. Questo elemento può essere importante, specialmente nel caso dell’imposizione gravante gli Stati di commercializzazione.
Il termine «gruppo di imprese» dovrà essere specificato nella legislazione alla base di questa disposizione. I gruppi di imprese cui fa riferimento il progetto dell’OCSE e del G20 sono definiti in modo diverso nei due pilastri (cfr. n. 4.2.1 in merito al secondo pilastro).
Ai sensi dell’articolo 129a Cost., la Confederazione può inserire prescrizioni nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ma anche nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). In quest’ultimo caso, le prescrizioni speciali sono vincolanti per i Cantoni. Tuttavia, la Confederazione è anche libera di stabilire le regole in un atto separato, come previsto nel quadro della disposizione transitoria sull’introduzione dell’imposizione minima (cfr. n. 4.2). L’articolo 129a esclude norme cantonali speciali a sé stanti per i grandi gruppi di imprese.
Il capoverso 1 cita inoltre due casi esemplificativi di applicazione e stabilisce così il nesso con il progetto dell’OCSE e del G20. In questo caso, la Confederazione è autorizzata a emanare prescrizioni concernenti l’imposizione minima e l’imposizione gravante gli Stati di commercializzazione. L’imposizione minima deve essere introdotta in via transitoria tramite un’ordinanza del Consiglio federale (cfr. n. 3.4).