Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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Cpv. 2

Nella legislazione, la Confederazione deve attenersi in particolare agli standard e ai modelli di norme internazionali. Per quanto riguarda il progetto dell’OCSE e del G20, ciò significa principalmente l’accordo multilaterale (primo pilastro) e i modelli di norme (secondo pilastro). Tuttavia, anche le modalità dell’attuazione nazionale, per esempio dell’UE o degli Stati Uniti (n. 1.1.2.1), possono essere considerate.

Cpv. 3

Le prescrizioni della Confederazione devono tutelare gli interessi dell’«economia nazionale». Si tratta di un termine già in uso nella Costituzione federale (art. 94). L’introduzione dell’imposta integrativa è un caso di applicazione che tiene conto di tali interessi.

La tutela degli interessi svizzeri può richiedere di derogare agli attuali principi costituzionali. Al legislatore federale va attribuita questa competenza nella misura in cui ciò è compatibile con gli sviluppi internazionali.

 Principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione nonché principio

dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.): il progetto dell’OCSE e del G20 prevede una diversa imposizione dei gruppi di imprese e delle unità a seconda dell’entità del loro fatturato e della loro redditività. La disparità di trattamento a livello legale può diventare particolarmente evidente nel caso dell’imposizione minima. Pertanto, in determinate circostanze, l’imposta integrativa svizzera può essere applicata ai gruppi di imprese esteri anche se hanno una cifra d’affari inferiore a 750 milioni di euro (cfr. n. 4.2.1).

 Aliquote massime, esecuzione e quota cantonale (art. 128 cpv. 1 e 4 Cost.): l’arti-

colo 128 Cost. disciplina l’imposta federale diretta. L’importo delle aliquote d’imposta è limitata all’11,5 per cento per le persone fisiche e all’8,5 per cento per le persone giuridiche. Inoltre, secondo la Costituzione federale l’esecuzione dell’imposta federale diretta spetta ai Cantoni. Anche in questi ambiti, il legislatore federale deve disporre di maggiore flessibilità. Nell’ottica attuale, potrebbe sorgere una necessità in tal senso, in particolare nel caso dell’imposizione gravante gli Stati di commercializzazione. Qualora fosse introdotta, la Svizzera avrebbe la facoltà di tassare determinati gruppi di imprese esteri anche se non presenti fisicamente in Svizzera. Occorre valutare se tale imposizione possa essere applicata con un onere amministrativo ragionevole da parte dei Cantoni. Sembra pertanto possibile che siano adottate deroghe rispetto all’articolo 128 Cost. per quanto riguarda la competenza di imposizione, le aliquote massime e la quota cantonale.

 Esclusioni dall’armonizzazione fiscale (art. 129 cpv. 2 Cost.): in particolare, la

competenza di armonizzazione della Confederazione non si applica alle tariffe e alle aliquote d’imposta. Per esempio, il legislatore federale deve avere la facoltà di obbligare i Cantoni a intervenire nella sovranità tariffale dei Cantoni per i grandi gruppi di imprese.