Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)
4.2.6 Art. 5 Domanda
1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio.
2 Devono contenere le seguenti indicazioni:
a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell’anno precedente;
b. la prova dell’avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni;
c. il rapporto di gestione e il conto annuale;
d. eventuali altri sussidi federali ricevuti.
3 L’UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento. Se anche questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l’UFSP non entra nel merito della domanda.
4 L’Ufficio emana una guida sulla presentazione delle domande e redige i relativi moduli.
4.2.6.1 Osservazioni generali
I Cantoni AG, AI, BE, BL, LU, SO, TI, UR e la GDK fanno presente che nell’OFCIP manca la precisazione secondo cui gli aiuti finanziari «possono essere concessi … per tutte le cartelle informatizzate del paziente aperte dalla certificazione sino alla fine dell’anno precedente» (pag. 4, commento ad art. 5. cpv. 2 in rapporto esplicativo), punto che va esplicitamente recepito nell’ordinanza. Il Cantone BE propone di disciplinare questo aspetto nell’articolo 5 o in una
disposizione transitoria.
4.2.6.2 Capoverso 2
I Cantoni AG, AI, BE, LU, SG, TI, UR e la GDK fanno presente che non è possibile prevedere quando potranno avvenire i primi pagamenti da parte dei Cantoni. Propongono pertanto di modificare il capoverso 2 lettera b come segue: «la prova dell’avvenuta assicurazione di partecipazione da parte dei Cantoni;» (AG, BE, LU, TI, UR, GDK) o «la prova dell’avvenuta della prevista partecipazione da parte dei Cantoni;» (AI). Il Cantone SG si associa a questa richiesta nella misura in cui questa lettera non venga stralciata.
Anche il Cantone ZH ritiene che l’aiuto finanziario non debba essere corrisposto solo dopo il pagamento del Cantone, bensì già al momento dell’assicurazione di partecipazione. Chiede pertanto di adeguare il capoverso 2 lettera b come segue: «la prova dell’avvenuta della partecipazione da parte dei Cantoni;».
In merito alla modifica dell’articolo 23a LCIP proposta a titolo sussidiario, le organizzazioni AAV, AVKZ, CLPh, LAV, pharmaSuisse e Sphf fanno presente che occorre adeguare la disposizione relativa alla presentazione della domanda per far sì che gli aiuti finanziari vengano corrisposti non solo alle comunità di riferimento sostenute a livello cantonale ma anche, al pro rata, a quelle che hanno aperto delle CIP nel Cantone interessato (principio della parità di trattamento). Chiedono pertanto lo stralcio del capoverso 2 lettera b e propongono un nuovo capoverso 3: «I Cantoni notificano ogni anno gli aiuti finanziari corrisposti per la gestione e l’ulteriore sviluppo della CIP.». Gli altri capoversi vanno rinumerati di conseguenza.
ADTG auspica che venga contemplata anche la partecipazione di terzi e propone, per questo ma anche per motivi di semplificazione tecnico-procedurale, di modificare il capoverso 2 come segue:
«Devono contenere le seguenti indicazioni:
a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell’anno precedente;
abis il numero accertato di professionisti della salute affiliati dell’anno precedente;
b. la prova dell’avvenuta della partecipazione da parte dei Cantoni o di terzi;
c. il rapporto di gestione e il conto annuale;
d. eventuali altri sussidi federali ricevuti.». 42/69