Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)

4.2.9 Art. 8 Pagamento

Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

Al fine di garantire il pari trattamento delle comunità di riferimento/comunità attive a livello nazionale, ADTG, IG eHealth, SDV e SHV propongono la seguente modifica: «Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento/comunità entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.».

Al fine di garantire l’auspicato pari trattamento delle comunità di riferimento/comunità attive a livello nazionale e identity provider, AD Swiss propone il seguente adeguamento: «Gli aiuti finanziari sono versati alle comunità di riferimento/comunità e agli identity provider entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione.». Si associa alla richiesta anche HIN.

4.2.10 Art. 9 Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 marzo 20173 sulla cartella informatizzata del paziente è modificata come segue:

Art. 16 Consenso

La comunità di riferimento deve ottenere il consenso del paziente per la tenuta di una cartella informatizzata. Il consenso deve essere:

a. firmato dal paziente di propria mano oppure mediante firma elettronica qualificata dotata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica; oppure

b. confermato dal paziente mediante uno strumento d’identificazione rilasciato da un emittente certificato secondo l’articolo 31.

Il Cantone BE osserva che questa disposizione non specifica se per ottenere il consenso del paziente si possa utilizzare una FEQ o un altro strumento d’identificazione messo a disposizione da un identity provider certificato.

Il Cantone SH ritiene importante che nella semplificazione del processo di consenso non si facciano concessioni pericolose per la protezione dei dati quanto ai requisiti di sicurezza di strumenti d’identificazione alternativi. Ad essere determinante è l’articolo 31 dell’ordinanza del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP; RS 816.11), a cui la nuova disposizione dell’articolo 16 lettera b deve rimandare. Benché la materia sia già disciplinata a livello di ordinanza, la disposizione dell’articolo 31 OCIP appare troppo vaga, specie per via della delega di competenze al DFI del capoverso 2 e l’ulteriore sottodelega all’Ufficio federale della sanità pubblica del capoverso 3. Per garantire una protezione dei dati sufficiente, i requisiti di cui agli articoli 23–27 OCIP vanno imperativamente rispettati. Ai requisiti in materia di protezione dei dati posti ai nuovi strumenti d’identificazione autorizzati va accordata gande importanza nel quadro della certificazione di emittenti alternativi.

Secondo IGMG, vi sono molte altre opzioni per aprire una cartella, per esempio tramite un computer o un telefono mobile muniti di telecamera, un organo certificato (come fanno i fornitori di telefonini), il postino direttamente a casa, il Comune di residenza, ecc.

Per SGMI, il consenso del paziente deve essere il più semplice possibile fintanto che esiste una procedura opt-in. Ciò implica che da una parte le comunità di riferimento e dall’altra le strutture ad esse affiliate (queste ultime via interfacce) confermino di disporre del consenso del paziente per l’apertura di una CIP. L’apertura automatizzata delle CIP (a partire dal sistema primario) deve essere possibile solo dopo che il paziente ha dato il consenso alla struttura, la quale deve poi comprovare di aver ricevuto il consenso dal paziente. I requisiti relativi alle condizioni di certificazione dei punti di apertura devono essere allentati. Se esistono delle identità elettroniche, queste devono poter essere utilizzate. Vanno esaminati metodi di incentivazione ai pazienti in questo senso. Per consentire l’apertura di una cartella presso un punto di assistenza occorre inoltre adeguare le disposizioni riguardanti questa possibilità (certificazione, ecc.) in modo tale che risultino attuabili dal punto di vista pratico e finanziario. Propone pertanto di modificare l’articolo 16 lettera a OCIP come segue: «La comunità di riferimento deve poter comprovare il consenso del paziente alla tenuta di una cartella informatizzata.». L’articolo 16 lettera b OCIP va invece stralciato senza essere sostituito.