Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)

ASPS ritiene che invece della prova di avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni basti una loro promessa di pagamento e propone quindi di adeguare il capoverso 2 lettera b come segue: «la prova dell’avvenuta della l’assicurazione di partecipazione da parte dei Cantoni;».

Al fine di garantire il pari trattamento delle comunità di riferimento/comunità attive a livello nazionale, IG eHealth, SDV e SHV propongono di modificare il capoverso 2 come segue:

«Devono contenere le seguenti indicazioni:

a. il numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell’anno precedente;

abis il numero di professionisti della salute affiliati dell’anno precedente;

b. la prova dell’avvenuta della partecipazione da parte dei Cantoni o di terzi;

c. il rapporto di gestione e il conto annuale;

d. eventuali altri sussidi federali ricevuti.».

IGMG aggiunge che i professionisti della salute devono fornire una panoramica di quante cartelle hanno compilato nell’anno precedente in base alle prescrizioni. In caso di ottenimento dell’aiuto finanziario, questo lavoro non deve essere fatturato a carico dell’AOMS.

axsana e la Posta individuano delle difficoltà procedurali circa la prova di partecipazione da parte dei Cantoni. L’attuale formulazione esige che la partecipazione dei Cantoni sia già «avvenuta» al momento della presentazione delle domande di aiuti finanziari della Confederazione da parte delle comunità di riferimento. Per poter i) preventivare e ii) autorizzare la partecipazione, il Cantone dovrebbe tuttavia disporre anticipatamente delle informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP) che invece non avrebbe a quel momento. Nel quadro del parere cantonale previsto all’epoca dall’articolo 4 capoverso 3 lettera c della previgente OFCIP del 22 marzo 2017, in vigore fino al 14 aprile 2020, era già considerata sufficiente la conferma del cofinanziamento concesso o assicurato dal Cantone. La base su cui tale cofinanziamento si fonda è una questione di sovranità e di competenza dei Cantoni. Questi dovrebbero assicurare che venga creata tempestivamente un’apposita base legale. Anche in questo caso non è dunque necessario basarsi sulla prova, bensì su un’assicurazione di partecipazione da parte dei Cantoni. Chiedono pertanto che il capoverso 2 lettera b sia modificato come segue: «l’assicurazione la prova della partecipazione da parte dei Cantoni».

eSANITA propone che le comunità di riferimento ricevano un contributo annuo ai contributi operativi per ciascun professionista della salute o ausiliario registrato in una CIP. Propone pertanto di inserire nel capoverso 2 una nuova lettera abis: «il numero di professionisti della salute e di ausiliari affiliati dell’anno precedente;».

In merito al capoverso 2 lettera b, eSANITA richiama alla mancanza di basi legali cantonali in materia di partecipazione finanziaria alla CIP nonché ai lunghi tempi di attesa e alle incertezze legate alla loro creazione. Specie nei Cantoni della Svizzera orientale, la CIP è stata finora vista come un compito dei fornitori di prestazioni e non dei Cantoni. Il finanziamento della stessa comunità di riferimento eSANITA è assicurato per esempio esclusivamente da contributi dei fornitori di prestazioni affiliati. A causa dell’(ancora momentanea) assenza di basi legali nei Cantoni questa non riceverebbe nessun aiuto finanziario neppure dalla Confederazione, sebbene i costi siano sostenuti dalla stessa comunità di riferimento e dai suoi fornitori di prestazioni (cioè da terzi). In vista delle modifiche legislative previste nei Cantoni, per la presentazione delle domande da parte delle comunità di riferimento devono dunque già bastare le garanzie cantonali o di terzi. Chiede quindi la seguente modifica: «la prova dell’avvenuta assicurazione della partecipazione da parte dei Cantoni o, transitoriamente, da parte di terzi;».

eSANITA fa inoltre presente che le domande di aiuto finanziario delle comunità di riferimento sono considerate solo se possono provare alla Confederazione che soddisfano effettivamente le prescrizioni legali e di certificazione relative alla corretta registrazione nella CIP dei loro affiliati e allo scambio di dati CIP con altre comunità di riferimento. Chiede pertanto l’inserimento nel capoverso 2 di una nuova lettera e: «la prova da parte della comunità di riferimento della corretta e aggiornata registrazione dei professionisti della salute e delle strutture sanitarie 43/69