Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)
Lo stesso chiede anche SwissSign, poiché i dati sanitari costituiscono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e devono quindi essere protetti appropriatamente (art. 7 LPD). Se si dovesse dichiarare sufficiente «soltanto» uno strumento d’identificazione, considererebbe violato il principio di protezione appropriata. Al momento la FEQ non è ancora sufficientemente diffusa perché tutti possano utilizzarla. Essendo tuttora aperta la via della firma fisica, la firma elettronica non può quindi essere utilizzata come base per giustificare l’introduzione di uno «strumento d’identificazione» come conferma del consenso.
4.2.11 Art. 10 Disposizione transitoria
1 Nell’anno dell’entrata in vigore della presente ordinanza le domande devono essere presentate entro il 15 [settembre/ottobre/novembre].
2 L’UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 1° dicembre.
3 Gli aiuti finanziari sono versati all’emanazione della decisione. [art. 10 solo se l’entrata in vigore dell’O è fissata al 1° giugno o successivamente]
Nessuna osservazione.
4.2.12 Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il [data].
Nessuna osservazione.
4.3 Osservazioni generali
Al Cantone NE la previsione di 2 milioni di CIP aperte entro il 2027 appare ambiziosa.
Il Cantone SH come pure I Verdi fanno presente che, alla luce del diritto in materia di protezione dei dati, quelli trattati nel quadro della CIP sono dati «degni di particolare protezione»: alla protezione dei dati va dunque accordato un ruolo centrale. Il Cantone NW indica anch’esso che, secondo le pertinenti disposizioni della legge sulla protezione dei dati del suo Cantone, vanno adottate e attuate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali da trattamenti non autorizzati e involontari come pure contro i danni e la perdita. Ciò vale in particolare per la possibilità di esprimere il consenso per via elettronica.
santésuisse appoggia il fatto che l’avamprogetto non sia appesantito da altre misure. L’esperienza mostra che un’eccessiva mistura di temi in un avamprogetto impedisce la rapida attuazione delle misure.
SDA si chiede se risorse umane pari a 0,2 equivalenti a tempo pieno siano sufficienti per elaborare rapidamente le domande di sostegno.
SDA fa presente che tutti gli sforzi mirati a creare un’infrastruttura per i dati sanitari in Svizzera devono essere compiuti tenendo conto dei lavori dello Spazio europeo dei dati sanitari: è quindi bene valutare le eventuali conseguenze che essi possono avere sulle capacità della Svizzera di collegarsi a questo spazio.
Swico chiede che il finanziamento transitorio resti effettivamente provvisorio: non deve cioè avere come effetto quello di consolidare strutture che non sono funzionali allo scopo. Trova quindi essenziale che l’attuale finanziamento transitorio non assuma in un secondo momento un carattere permanente, ostacolando così un’evoluzione durevole dell’ecosistema e la risoluzione della questione del finanziamento.