Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)
a 6 milioni di persone in Svizzera di aprire una CIP senza difficoltà o formalità burocratiche. Suggeriscono dunque al Consiglio federale di consentire questa opzione basandosi sugli adeguamenti proposti all’articolo 3. DVSP fa presente che il modello opt-out deve necessariamente andare di pari passo con la promozione delle competenze sanitarie e digitali dei pazienti. La CIP comporta in effetti un cambiamento di paradigma: finora le informazioni sanitarie di una persona erano in possesso del corpo medico; adesso, con la CIP, la persona ha direttamente accesso ai propri dati. Per utilizzare opportunamente questi dati e responsabilizzare maggiormente i pazienti, occorre dunque rafforzare anche le competenze sanitarie di questi ultimi. Auspica pertanto che la Confederazione preveda una base legale che permetta alle organizzazioni dei pazienti di fungere da loro «sparring partner» e di ricevere un sostegno finanziario dalla Confederazione per svolgere questo importante compito.
BEKAG caldeggia l’adozione di una soluzione più semplice, applicabile alla grande maggioranza della popolazione, comprese le persone malate, anziane e socialmente sfavorite. A suo avviso, la praticabilità del sistema volontaristico attualmente previsto non è garantita e la sua complessità impedisce fortemente l’apertura del maggior numero possibile di CIP. Per certe fette della popolazione (p. es. le persone anziane e/o gravemente malate), il tutto presenta una tale quantità di ostacoli che è poco ragionevole attendersi da loro l’ennesimo consenso necessario.
Secondo IG eHealth e SHV, l’adesione volontaria alla CIP è poco attrattiva per i cittadini perché i casi d’applicazione sono estremamente scarsi. Il certificato di vaccinazione non può, da solo, dare lo slancio necessario. Oggi la CIP funziona sì dal punto di vista tecnico (entro i confini delle comunità), ma mancano alle comunità di riferimento i mezzi per un suo urgente sviluppo ulteriore sul piano contenutistico.
SBAP ritiene che dal mantenimento della volontarietà per l’utente si debba passare a una soluzione di ritiro del consenso («opt-out»).
SVDG ritiene che la revisione completa della LCIP debba imperativamente prevedere il principio dell’opt-out, ossia la possibilità di aprire prima la cartella automaticamente e poi semmai di ritirare il consenso.
Per SSR, l’apertura volontaria della CIP da parte dei pazienti è positiva e va mantenuta anche in sede di una sua introduzione definitiva.
6.6 Accesso all’HPD
I Cantoni AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NW, SG, SO, TI, UR, VS nonché la GDK e CARA chiedono l’esplicita possibilità d’accesso dei Cantoni all’HPD perché questi possano svolgere i compiti legati alla verifica dell’affiliazione dei professionisti della salute e delle strutture in cui esercitano. I Cantoni AG, BE e NW fanno presente che la corresponsabilità finanziaria dei Cantoni sotto forma di contributo per ciascuna CIP aperta dovrebbe accrescere il loro interesse a che i fornitori di prestazioni registrino nella CIP dei loro pazienti i documenti rilevanti ai fini della cura e accedano ai documenti già disponibili. L’HPD, l’elenco di tutti i professionisti della salute e le organizzazioni registrati nella CIP, consentirebbe di verificare se i fornitori di prestazioni sono in grado di farlo non foss’altro che sul piano tecnico e organizzativo. A questo servizio avrebbero tuttavia accesso solo la Confederazione e le comunità di riferimento o le comunità, non i Cantoni. Questo stato di cose ha già causato diversi malumori e incomprensioni in margine al nuovo criterio di autorizzazione dei medici all’esercizio a carico dell’AOMS in vigore dal 1° gennaio 2022 – ossia l’obbligo di affiliarsi a una comunità di riferimento o comunità – come pure al relativo obbligo di verifica e di vigilanza da parte dei Cantoni previsto nel quadro della nuova procedura di ammissione formale all’AOMS, introdotta anch’essa il 1° gennaio 2022. Dal loro punto di vista, questo diritto d’accesso non può attendere la revisione completa per essere sancito: l’accesso è necessario già oggi per l’attuazione del diritto federale in vigore. I Cantoni AG e BE fanno peraltro notare che i dati trattati dai servizi di ricerca di dati non costituiscono dati personali degni di particolare protezione ai sensi del diritto federale, cosa che dovrebbe facilitare l’attuazione.