Progetto
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 9 pagine
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742.41 Ferrovie
c. impianti di trasbordo e di carico:
1. binari di raccordo: binari, compresi i pertinenti impianti, che allacciano un edificio o un’area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ma non appartengono né all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 62 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie (Lferr) né alle ferrovie,
2. impianti di trasbordo TC: installazioni fisse e attrezzature di trasbordo, veicoli compresi, utilizzati per il trasbordo di contenitori da un vettore all’altro,
3. impianti di carico e scarico: impianti di carico pubblici, consistenti in binari e aree di carico, comprese le gru e altre attrezzature di trasbordo;
d. dispositivo di raccordo: installazioni che servono a raccordare il binario di raccordo all’infrastruttura ferroviaria, quali scambi di raccordo, scambi di protezione, apparecchi di sviamento, impianti delle linee di contatto, per la corrente di trazione e per la messa a terra, e i segnali, compreso il loro collegamento all’impianto di sicurezza.
Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. b e c
1La Confederazione crea le condizioni quadro per:
a. uno sviluppo sostenibile del trasporto di merci per ferrovia, con impianti a fune e per idrovia, orientato in particolare alla riduzione di gas serra e inquinanti atmosferici;
b. un’infrastruttura portuale efficiente per il trasporto di merci sul Reno;
c. un’interazione efficace tra i differenti vettori di trasporto;
d. la costruzione e l’esercizio di impianti di trasbordo e di carico adeguati e il loro collegamento ottimale all’infrastruttura ferroviaria, stradale e portuale;
e. un accesso non discriminatorio agli impianti di trasbordo TC e all’infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.
2Le offerte del trasporto di merci per ferrovia e idrovia devono essere finanziariamente autonome. La Confederazione può tuttavia:
b. concludere convenzioni sulle prestazioni per offerte del TCCI;
c. erogare contributi forfettari per il carico di merci su ferrovia e il trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto.
Art. 3 Rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. c – e, 3 e 5
Concezione del trasporto di merci
1Il Consiglio federale elabora per il trasporto di merci una concezione ai sensi dell’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.
3 RS 742.101
4 RS 700