Progetto

Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

742.41 Ferrovie

5Nel concedere e nel calcolare i contributi occorre considerare adeguatamente la concezione del trasporto di merci, gli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell’energia e della protezione dell’ambiente della Confederazione, la sicurezza, i criteri economici e i vantaggi per terzi.

6La Confederazione, rappresentata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT), conclude con i gestori degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo convenzioni quadriennali, in cui sono convenuti gli investimenti dei gestori e gli importi massimi dei contributi della Confederazione.

7Per gli impianti di trasbordo TC, i contributi d’investimento sono concessi soltanto se ne è garantito l’accesso non discriminatorio.

8Il Consiglio federale disciplina la concessione dei contributi d’investimento, in particolare le condizioni e le procedure per il finanziamento, e stabilisce l’ammontare degli importi forfettari per elemento d’impianto.

9L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.

Art. 8a Promovimento dell’infrastruttura portuale per il trasporto di merci

sul Reno

1La Confederazione può promuovere finanziariamente l’infrastruttura portuale per il trasporto di merci sul Reno.

2La Confederazione, rappresentata dall’UFT, i Cantoni d’ubicazione e il gestore dell’infrastruttura portuale stabiliscono per contratto le superfici e le installazioni dell’infrastruttura portuale.

3La Confederazione, rappresentata dall’UFT, e il gestore dell’infrastruttura portuale concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. In tali convenzioni è anticipatamente convenuta l’offerta di prestazioni sulla scorta degli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione e dei piani d’esercizio del gestore dell’infrastruttura portuale.

4Il gestore dell’infrastruttura portuale concede l’accesso non discriminatorio alla sua infrastruttura.

5Se il gestore dell’infrastruttura non è in grado di fornire l’offerta di prestazioni convenuta coprendone i costi, la Confederazione indennizza i costi non coperti d’intesa con i Cantoni d’ubicazione, per quanto sia necessario per mantenere l’infrastruttura in buono stato e nella misura convenuta.

6La Confederazione può accordare contributi d’investimento per misure d’adeguamento alle esigenze del traffico e allo stato della tecnica nonché per misure d’attuazione di imperativi della protezione dell’ambiente e del clima. Le misure e i contributi d’investimento devono essere stabiliti nella convenzione sulle prestazioni.

7La Confederazione può inoltre accordare contributi d’investimento, sotto forma di mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente, per la costruzione di infrastrutture portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Tali contributi possono ammontare al massimo al 50 per cento dei costi computabili.