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Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 9 pagine

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Legge sul trasporto di merci 742.41

8I mutui senza interessi rimborsabili condizionatamente della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il diritto della società anonima. La Confederazione può inoltre rinunciare al rimborso dei mutui a titolo di partecipazione alle misure di risanamento finanziario necessarie.

Art. 9 Indennità per l’offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia

1Se un Cantone ordina un’offerta del trasporto di merci per ferrovia, la Confederazione può partecipare all’ordinazione e all’indennizzo dei costi non coperti dell’offerta.

2L’indennità della Confederazione non può superare l’importo del contributo cantonale.

3Tale limitazione non si applica ai contributi d’esercizio destinati al trasporto di merci sulla rete a scartamento ridotto.

Art. 9a Promovimento del TCCI

1La Confederazione può promuovere finanziariamente il TCCI sulla rete a scartamento normale e ridotto.

2La Confederazione, rappresentata dall’UFT, e gli operatori del TCCI sulla rete a scartamento normale o ridotto concludono convenzioni sulle prestazioni ogni quattro anni. Le prestazioni comprendono l’invio e il ritiro di carri e gruppi di carri su impianti di trasbordo e di carico.

3Nella convenzione sulle prestazioni l’UFT e gli operatori convengono le prestazioni, le indennità e i contributi d’investimento, basandosi sugli obiettivi in materia di politica dei trasporti della Confederazione, sulle direttive comuni di cui all’articolo 3a capoverso 1 lettera d e sui piani d’esercizio degli operatori.

4Per lo sviluppo del TCCI e gli investimenti e le indennità necessarie possono concludere un accordo quadro che copre più quadrienni.

5Le indennità e i contributi d’investimento servono a:

a. garantire un’offerta stabile per la durata di validità della convenzione sulle

prestazioni;

b. consentire miglioramenti nella pianificazione, nella fornitura delle presta-

zioni e nel coordinamento dell’offerta tra gli operatori;

c. consentire che la fornitura delle prestazioni convenute copra i costi.

6Gli operatori concedono l’accesso non discriminatorio alle loro prestazioni di trasporto.

7Adottano i provvedimenti organizzativi necessari per evitare un finanziamento trasversale da parte del TCCI a favore dei settori aziendali non promossi e altre distorsioni della concorrenza. Le prestazioni fornite tra gli operatori sono fatturate a condizioni di mercato.