Progetto
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 9 pagine
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742.41 Ferrovie
Art. 9b Contributi di trasbordo e di carico
1La Confederazione può erogare ai gestori degli impianti di trasbordo e di carico contributi forfettari per ogni carro ferroviario operato nell’ambito del carico di merci su ferrovia e del trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto.
2Le condizioni di concessione e l’importo dei contributi forfettari tengono conto degli obiettivi in materia di politica dei trasporti, dell’energia e della protezione dell’ambiente della Confederazione e incentivano ulteriori trasporti per ferrovia.
3Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e l’importo dei contributi forfettari. Può stabilire un numero minimo e massimo di carri ferroviari promossi per impianto di trasbordo e di carico.
4La Confederazione, rappresentata dall’UFT, e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione degli importi forfettari nella convenzione di cui all’articolo 8 capoverso 6.
Art. 10 Innovazioni tecniche
1La Confederazione può promuovere gli investimenti in innovazioni tecniche nel settore del trasporto di merci per ferrovia e idrovia.
2Promuove, con contributi a fondo perso forfettari, l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale per i veicoli impiegati per il trasporto di merci per ferrovia.
3Il contributo d’investimento della Confederazione ammonta, considerato l’interesse proprio del richiedente, al massimo al 60 per cento dei costi computabili.
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.
5L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.
Art. 10a Contributi d’investimento per veicoli rispettosi del clima
1La Confederazione può promuovere investimenti in veicoli adibiti al trasporto di merci per ferrovia e idrovia che nell’effettuare i trasporti consentono una riduzione determinante delle emissioni di gas serra.
2Può inoltre concedere contributi d’investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento nonché il calcolo dei contributi.
4L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.
Art. 12 cpv. 2
2I Cantoni definiscono queste misure nei loro piani direttori.