Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
1.3.3 Gli attuali strumenti pubblici – condizioni quadro attuali per il trasporto di merci
Le condizioni quadro legali per il traffico merci svizzero sono disciplinate nella legislazione nazionale e in accordi internazionali. Tali condizioni sono state adattate o confermate l’ultima volta con il progetto concernente la revisione totale della legge sul trasporto di merci (LTM; elaborazione nel 2011–2013, dibattiti parlamentari nel 2015, entrata in vigore nel 2016). Sono quindi seguite modifiche minori con il progetto concernente l’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria (OIF; entrata in vigore nel 2020).
Diverse delle condizioni quadro centrali del traffico merci sono sancite nell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri per ferrovia e su strada (RS 0.740.72; di seguito indicato come Accordo sui trasporti terrestri).
Gli strumenti descritti brevemente qui di seguito si applicano sia per il traffico merci transalpino sia per quello interno e quello d’importazione e d’esportazione.
Condizioni quadro per il traffico merci su strada
Le più importanti condizioni quadro del traffico merci stradale comprendono l’obbligo di una tassa per l’utilizzazione delle strade, divieti di circolazione e restrizioni per l’accesso al mercato. La maggior parte delle disposizioni è dettata prima di tutto da motivazioni di politica ambientale, dato che
rappresenta condizioni quadro generali volte a proteggere la popolazione e a internalizzare i costi esterni.
Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP): dall’inizio del 2001 su tutte le strade svizzere sui veicoli pesanti e sui rimorchi per il traffico merci viene riscossa una tassa sul traffico pesante commisurata alla distanza, al peso e alle emissioni. Al contempo è stata introdotta una tassa forfettaria sul traffico pesante per una serie di altri veicoli. La TTPCP serve a coprire i costi di
trasporto e i costi esterni del traffico pesante. Al massimo due terzi delle entrate della tassa sul traffico pesante sono destinati al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) e un terzo ai Cantoni. Per i tragitti effettuati sul percorso iniziale e finale nel TC non accompagnato, la TTPCP viene restituita sulla base dell’articolo 4 capoverso 3 della LTTP24.
Divieto di circolare la domenica e la notte: il divieto di circolare la domenica è in vigore tutte le domeniche e i giorni festivi nazionali. Il divieto di circolare la notte è in vigore tutto l’anno dalle ore 22.00 alle 05.00. Entrambi i divieti sono stati introdotti per ragioni ambientali e servono soprattutto a garantire la quiete notturna e domenicale. Riducono inoltre i costi esterni del traffico merci stradale. Un effetto collaterale auspicato di questi due divieti consiste nel favorire il traffico merci su rotaia, poiché essi si applicano solo alla circolazione stradale.
Dimensioni e peso dei veicoli pesanti: parallelamente all’introduzione e all’aumento della TTPCP, il limite di peso dei veicoli pesanti è stato gradualmente portato a 40 tonnellate di peso totale. Ciò ha consentito al trasporto stradale di migliorare l’efficienza e la produttività. Nel TC non accompagnato (TCNA) è possibile coprire il percorso iniziale e il percorso finale da una qualsiasi stazione di
trasbordo della ferrovia oppure da o verso un porto svizzero con un peso complessivo del mezzo fino a 44 tonnellate, senza dover cambiare il contenitore del carico nel passaggio da un vettore all’altro. I veicoli pesanti sono sottoposti a ulteriori restrizioni riguardanti l’altezza massima, la lunghezza, ecc.25
Divieto di cabotaggio: il trasporto di merci tra località ubicate in Svizzera è vietato agli
autotrasportatori stranieri. Lo stesso divieto vale per i trasportatori svizzeri sul territorio degli Stati membri dell’UE. Questo divieto mira a tutelare i trasportatori nel traffico stradale interno dalla
concorrenza proveniente dall’estero.
Prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo: l’Accordo sui trasporti terrestri non ha avuto alcun influsso sulle prescrizioni in materia di durata del lavoro, della guida e del riposo per i conducenti professionali. In generale, le prescrizioni applicate ai conducenti professionali di
24 RS 641.81
25 Si applicano inoltre dimensioni e peso aumentati per i veicoli pesanti con propulsioni alternative e per le ottimizzazioni aerodinamiche. 26/97 BAV-D-CC8A3401/803