Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
degli impianti di proprietà privata da parte della Confederazione è disciplinato nella sezione 2
dell’ordinanza del 25 maggio 201627 sul trasporto di merci (OTM). I contributi d’investimento sono stanziati sulla base di crediti d’impegno pluriennali approvati dal Parlamento. Il credito quadro per contributi d’investimento secondo la LTM, la LTrasf e la LUMin negli anni 2021–2024 ammonta a 300 milioni di franchi.
Contributi d’investimento per le innovazioni tecniche: a seguito della revisione totale della legge sul trasporto di merci, la Confederazione può fornire nuovi contributi d’investimento per incentivare test e applicazioni pilota e per sostenere e accelerare processi tecnici di migrazione verso nuovi standard (ad es. gli attacchi automatici a respingente centrale e gli standard di comunicazione interna ai treni). Ciò a condizione che ne risulti un notevole vantaggio per il trasporto di merci su rotaia e che gli esponenti del settore e della scienza, rappresentati in un comitato di esperti per le innovazioni tecniche, sostengano il progetto.
Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni: la Confederazione può partecipare all’ordinazione di prestazioni nel traffico merci ferroviario effettuata dai Cantoni. Il contributo
finanziario della Confederazione non può superare l’importo di quello cantonale. I Cantoni sono responsabili dello svolgimento dell’ordinazione e definiscono quale offerta ordinare. I Cantoni possono effettuare altre ordinazioni sotto la propria responsabilità e senza la partecipazione finanziaria della Confederazione. Ad oggi non ci si è ancora avvalsi della possibilità di ordinare prestazioni del traffico merci su rotaia, fatta eccezione per le linee a scartamento ridotto. I contributi annui della
Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni per il trasporto di merci sulle suddette linee a scartamento ridotto ammontano a circa 6 milioni di franchi.
Finanziamenti iniziali per nuove offerte nel traffico merci ferroviario: la Confederazione può erogare contributi limitati nel tempo per offerte in fase di sviluppo nel traffico merci ferroviario sull’intero territorio nazionale. Questo strumento è previsto al massimo per tre anni e ad oggi non è stato ancora utilizzato. Per il momento la Confederazione non prevede alcuno stanziamento di fondi.
Direttive degli operatori del settore per il conseguimento degli obiettivi della LTM: con il progetto concernente l’OIF, la LTM è stata integrata con l’articolo 3a. Grazie a tale disposizione, gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia potranno elaborare di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della LTM. Le direttive possono vertere in particolare su innovazioni tecniche, miglioramenti dell’efficienza nei processi di produzione e una migliore integrazione del settore del trasporto di merci per ferrovia nel settore logistico.
Condizioni quadro per la navigazione
Libertà della navigazione sul Reno: il principio della libertà di navigazione in acque internazionali esiste dal 19° secolo. Per assicurare l’applicazione e la sorveglianza della libertà di navigazione è stata istituita la Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR). La convenzione di Mannheim28 del 1868 descrive la libertà di navigazione all’articolo 1, stabilendo che la navigazione sul Reno sarà libera ai navigli di tutte le nazioni per il trasporto delle merci e delle persone e che non sarà posto ostacolo d’alcun genere alla libera navigazione. La convenzione di Mannheim garantisce così alla Svizzera l’accesso libero e gratuito al mare e crea nel contempo un mercato integrato con prescrizioni di uguale tenore per tutti gli Stati membri della CCNR (Svizzera, Francia, Germania, Paesi Bassi e Belgio).
Il principio della libertà di navigazione sancito dalla convenzione di Mannheim prevede anche un esonero dai dazi sui carburanti per i carburanti nautici sul Reno e sui suoi affluenti. I relativi dettagli sono stati disciplinati nel 1952 in un corrispondente accordo internazionale29.
Oltre alla Strategia climatica 2050 della Svizzera, i ministri dei trasporti dei cinque Stati membri della CCNR hanno approvato nel 2018 una dichiarazione che prevede l’azzeramento pressoché totale delle emissioni della navigazione interna entro il 2050, con la definizione di obiettivi intermedi30. La CCNR
27 RS 742.411
28 RS 0.747.224.101
29 RS 0.631.253.224.1
30 Cfr. Mannheimer_Erklaerung_de.pdf (ccr-zkr.org) 28/97 BAV-D-CC8A3401/803