Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/69: Progetto di perfezionamento delle condizioni quadro per il trasporto di merci in Svizzera · 97 pagine
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N. registrazione: BAV-330.0-8/1/1/3
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
In linea di principio, il trasporto di merci è un’attività privata tutelata dalla libertà economica. Diversamente dal trasporto di persone, dopo la riforma delle ferrovie il trasporto di merci non è più soggetto all’obbligo di concessione. Oggi questo tipo di trasporto è ampiamente liberalizzato in Svizzera anche su rotaia. Le misure di promovimento finanziario descritte riguardano un settore che vede la concorrenza di diversi attori del mercato. Favorire singole offerte di mercato influenza il principio di neutralità concorrenziale. L’eventuale deroga dal principio della libertà economica richiede una base costituzionale (art. 94 cpv. 4 Cost.); questa esiste già e la LTM vi fa riferimento (art. 81a e 87 Cost.). Essa comprende varie misure che favoriscono il traffico merci su rotaia o offerte specifiche. Anche le nuove fattispecie di promovimento si basano su questi articoli costituzionali. In passato, questi ultimi hanno già costituito la base per varie misure di promovimento nel settore del traffico merci su rotaia, alcune delle quali hanno favorito anche singole forme di produzione, come il TCCI o il TC.
Queste misure mirano a sviluppare ulteriormente il traffico merci su rotaia in Svizzera, in modo da renderlo un’offerta interessante per i clienti. Anche le misure descritte nella variante 1 volte al promovimento del traffico merci su rotaia non comportano fondamentalmente una rinuncia all’autonomia finanziaria. La necessaria modernizzazione e l’ulteriore sviluppo del TCCI richiedono una deroga temporanea a questo principio, come qui descritto.
Le misure proposte, e con esse anche le varie forme di promovimento, mirano a «reimpostare» l’interazione tra i vettori di trasporto, tenendo conto delle attuali sfide della politica ambientale e climatica e della sicurezza dell’approvvigionamento. Di conseguenza, anche in futuro si dovrà rinunciare a un obiettivo di trasferimento.
Le restrizioni della libertà economica necessitano pertanto di nuove basi legali, ma non di nuove basi costituzionali (art. 36 cpv. 1 Cost.). Per l’attuazione delle misure di promovimento descritte, sono previste modifiche alle disposizioni relative agli obiettivi (art. 2) e nella sezione relativa al promovimento finanziario (sezione 2) della LTM. Tali modifiche sono concepite in modo tale che il promovimento non giovi esclusivamente ad alcune imprese, ma ai futuri operatori del TCCI o a tutti i fornitori di prestazioni di questa rete. Occorre pertanto garantire che almeno potenzialmente tutti gli operatori di mercato abbiano la possibilità di fornire prestazioni per il TCCI e di avvalersi delle sue offerte alle stesse condizioni.
La creazione dello strumento della convenzione sulle prestazioni tra Confederazione e gestore dell’infrastruttura portuale sul Reno trova fondamento diretto nell’articolo 81 Cost., secondo il quale la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione nell’interesse del Paese o di una sua gran parte. È nell’interesse della Svizzera, sul piano della politica dei trasporti e dell’approvvigionamento, che nel quadro degli accordi esistenti la Confederazione eserciti un’influenza sullo sviluppo dei porti renani.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le misure proposte nel presente progetto sono in linea con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo sui trasporti terrestri84 e l’Accordo generale sul commercio di servizi
(AGCS)85. Secondo l’articolo 35 dell’Accordo sui trasporti terrestri, la Svizzera è autorizzata ad adottare provvedimenti di sostegno finanziario per il promovimento del traffico merci su rotaia. Gli strumenti di promovimento finanziario descritti nel progetto sono concepiti in modo da evitare discriminazioni e non generano distorsioni sproporzionate della concorrenza.
7.3 Forma dell’atto
Le misure proposte nel presente progetto richiedono per entrambe le varianti l’emanazione di disposizioni che contengono norme di diritto. Ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni
84 RS 0.740.72
93/97 BAV-D-CC8A3401/803