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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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consumatori vengono trattati soltanto dai gestori delle reti di distribuzione competenti in loco.

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In caso di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l’articolo 31 LAP autorizza il Consiglio federale ad adottare misure di intervento temporanee per garantire l’approvvigionamento in beni e servizi d’importanza vitale. In virtù dell’articolo 60 LAP il Consiglio federale può inoltre affidare a organizzazioni dell’economia – nella fattispecie all’AES – compiti pubblici ai sensi della LAP.

Articolo 1

Il contingentamento immediato dei grandi consumatori permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica in Svizzera. Grazie soprattutto a questa misura non dovrebbe più essere necessario ricorrere ai disinserimenti della rete elettrica.

I trasporti pubblici sono un sistema collegato in rete in tutta la Svizzera e composto da vari elementi alimentati dalla corrente elettrica. Le FFS dispongono ad esempio di una propria rete elettrica a 16,7 Hz con centrali idroelettriche, convertitori di frequenza, partecipazioni a centrali elettriche partner, una rete di linee di trasmissione e sottostazioni proprie.

Per garantire che questi impianti possano essere presi in considerazione anche in una situazione di penuria di elettricità e che il loro potenziale di risparmio energetico e di produzione di energia possa essere sfruttato, le aziende di trasporto pubblico sono soggette a disposizioni speciali. Queste disposizioni si basano sul modello di gestione dei trasporti pubblici in caso di penuria di elettricità che le FFS, in qualità di azienda leader del sistema, hanno sviluppato insieme all’Unione dei trasporti pubblici e all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) basandosi sui risultati emersi dall’Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 e che consentono di risparmiare sia sulla rete a 50Hz che sulla corrente di trazione ferroviaria.

Il modello di gestione permette inoltre di mantenere in funzione fino a un certo punto i trasporti pubblici rilevanti per l’approvvigionamento e certi servizi di trasporto merci. La procedura e il quadro di riferimento saranno disciplinati in un progetto di ordinanza separato5.

In caso di contingentamento immediato ogni grande consumatore che vi è assoggettato può far capo a una quantità limitata di energia elettrica. Questa quantità viene calcolata sulla base di un valore di riferimento. Il grande consumatore deve badare a non superare la quantità di elettricità messagli a disposizione per un determinato periodo.

Articolo 2

Il contingentamento immediato è limitato al gruppo dei grandi consumatori, che dispongono solitamente di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. Ciò permetterà di attuare la misura in modo controllato e di verificarne l’efficacia.

Articolo 3

I contingenti descrivono la quantità di energia elettrica, in chilowattora (kWh), di cui un consumatore soggetto al contingentamento può disporre liberamente in un determinato periodo. Per il calcolo del contingente il tasso di contingentamento viene moltiplicato per la quantità di riferimento.

In caso di contingentamento immediato, il calcolo del contingente compete al consumatore stesso. Spetta a quest’ultimo determinare la quantità di energia elettrica a cui ha diritto per ciascun centro di consumo che rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza.

5Il modello di gestione dei trasporti pubblici è già a buon punto. Sono attualmente in fase di chiarimento

alcuni aspetti attuativi. Il relativo progetto di ordinanza sarà quindi elaborato in base a tale modello.