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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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per la popolazione e l’economia. Inoltre, il trasferimento dei contingenti non deve pregiudicare né la corretta attuazione della presente ordinanza né la corretta attuazione di questa o di altre misure di gestione dell’energia elettrica. Possono essere cedute solo le quantità di energia che non sono già soggette a divieti.

La responsabilità dello svolgimento legittimo di un trasferimento di contingenti spetta interamente alle piattaforme di scambio autorizzate. Il trasferimento dei contingenti è gestito esclusivamente tra la piattaforma e il grande consumatore per ciascun centro di consumo. Il trasferimento viene confermato sulle piattaforme di scambio senza il coinvolgimento del gestore della rete di distribuzione.

I grandi consumatori sono responsabili del rispetto dei contingenti immediati e dei trasferimenti effettuati attraverso le piattaforme di scambio. Durante un periodo di contingentamento devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di energia elettrica consumata per ogni centro di consumo. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della legge sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Secondo l’articolo 57 capoverso 4 LAP, il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 31–33. I requisiti dell’UFAE per il trasferimento dei contingenti sono stabiliti in un’ordinanza. Per la sperimentazione («progetto pilota») vengono fissate condizioni quadro rigorose al fine di ridurre la complessità.

In vista dell’inverno 2022/2023 questa ordinanza dell’UFAE potrebbe comprendere in particolare i seguenti elementi e requisiti:

‒ la quantità minima negoziabile per punto di misurazione e giorno è di 2 MWh/giorno;

‒ le quantità di energia possono essere cedute solo attraverso piattaforme (di scambio) che soddisfano i criteri

predefiniti. Questi criteri sono pubblicati in anticipo;

‒ l’UFAE, con l’assistenza dell’OSTRAL, verifica, a titolo di qualifica preliminare, se le piattaforme soddisfano

questi criteri.

‒ i gestori delle piattaforme (di scambio) non sono autorizzati a negoziare le proprie quantità di energia. Le

aziende intenzionate a trasferire quantità di energia esclusivamente tra diversi centri di consumo interni sono tenute a farlo attraverso una piattaforma pre-qualificata;

‒ prima dell’inizio del periodo di contingentamento, il fornitore (venditore) di energia deve verificare se la

quantità di energia da lui messa a disposizione è soggetta a divieti. Se lo è, deve ritirare l’offerta. La piattaforma deve prevedere questa possibilità;

‒ la piattaforma deve anche prevedere la possibilità di un annullamento delle attività di scambio;

‒ prima dell’inizio del periodo di contingentamento, vale a dire alla sua vigilia, le piattaforme devono fornire in

particolare i seguenti dati:

 ai gestori delle reti di distribuzione: quantità di energia ceduta («venduta») e ottenuta («acquistata») in MWh/giorno per punto di misurazione con designazione di quest’ultimo e dell’azienda,

 ai gruppi di bilancio: quantità di energia ceduta e ottenuta in MWh/giorno per gruppo di bilancio con designazione di quest’ultimo e dell’azienda,

 all’OSTRAL: quantità totale di energia ceduta e ottenuta in MWh/giorno, numero di operazioni di scambio al giorno, quantità media di scambio in MWh/scambio, numero di operazioni di scambio all’interno di un gruppo aziendale.

Anche se nell’inverno 2022/2023 non dovesse esserci un contingentamento, il progetto pilota potrebbe essere attuato comunque.

Articolo 8

Il DEFR assicura che la popolazione sia informata di ogni eventuale modifica del tasso di contingentamento e degli eventuali periodi di contingentamento successivi.

Se necessario, i gestori delle reti di distribuzione devono prestare gratuitamente ai loro grandi consumatori consulenza tecnica e informazioni relative ai dati storici di consumo dei loro centri. Devono anche offrire assistenza per il calcolo dei contingenti.

Articolo 9

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all’esecuzione della presente ordinanza.