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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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Ordinanza sul contingentamento immediato dell’energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

3Il primo periodo di contingentamento inizia il (data) e si ripete [...(x volte; numero di ripetizioni inizialmente fissato) ...]. Il DEFR specifica l’inizio dei successivi periodi contingentamento nell’Allegato 2.

Art. 7 Trasferimento dei contingenti

1Il trasferimento dei contingenti o di parti di essi è consentito a condizione che l’attuazione del trasferimento dei contingenti non metta a rischio la stabilità della rete e che l’utilizzo di tali quantità di energia non sia soggetto a divieti;

2L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative relative al trasferimento dei contingenti:

a. quantità minima;

b. svolgimento;

c. scambio di informazioni.

Art. 8 Informazione

1Il DEFR provvede a informare in modo adeguato i grandi consumatori e la popolazione.

2I gestori delle reti di distribuzione rimangono a disposizione dei grandi consumatori interessati nei relativi comprensori di competenza per fornire loro informazioni tecniche e assistenza nel calcolo dei contingenti.

Art. 9 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 10 Sorveglianza e controllo

1L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) controlla a campione il rispetto delle prescrizioni da parte dei grandi consumatori.

2Se rileva un superamento dei contingenti immediati lo notifica senza indugio al settore Energia.

Art. 11 Esecuzione ed entrata in vigore

1Il DEFR, i Cantoni, l’USTRA, il settore Energia e l’AES sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

2La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore...5

5 Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).