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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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Ordinanza sul contingentamento immediato dell’energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Calcolo del contingente

1Il contingente di energia elettrica a cui un grande consumatore ha diritto per singolo centro di consumo durante un periodo di contingentamento è calcolato moltiplicando la quantità di riferimento per il tasso di contingentamento.

2I grandi consumatori stessi calcolano tale contingente per ciascuno dei loro centri di consumo. Per «centro di consumo» si intende l’ubicazione dell’esercizio di cui all’articolo 11 capoverso 1 OAEl che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 2 lettere a o b.

Art. 4 Quantità di riferimento

1La quantità di riferimento è determinata dal grande consumatore in base ai dati sul consumo del corrispondente mese civile dell’anno precedente. A tal fine, il consumo indicato nella fattura mensile emessa dal gestore della rete di distribuzione durante il mese civile in questione viene diviso per il numero di giorni lavorativi di tale mese.

2Per i grandi consumatori provvisti dei propri impianti per la produzione di energia elettrica, la quantità di riferimento corrisponde alla quantità di energia fornita da terzi.

3Se il consumo misurato dell’ultimo mese differisce di almeno il 20 per cento dal consumo del mese corrispondente dell’anno precedente, il grande consumatore può utilizzare come base di calcolo il consumo del mese precedente dell’anno in corso.

4Il grande consumatore deve giustificare e comprovare in modo comprensibile la determinazione della quantità di riferimento secondo il capoverso 3.

5Per i grandi consumatori sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico la quantità di riferimento viene calcolata in base ai valori di consumo del corrispondente periodo dell’anno precedente. In questo caso, il periodo di lettura del contatore viene diviso per il rispettivo numero di mesi; il risultato viene diviso per il numero di giorni lavorativi del mese corrispondente dell’anno precedente.

Art. 5 Tasso di contingentamento

1Il tasso di contingentamento è la quota percentuale della quantità di riferimento di cui il grande consumatore può disporre durante il periodo di contingentamento.

2Il tasso di contingentamento è fissato nell’Allegato 1.

3Se la situazione dell’approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare il tasso di contingentamento.

Art. 6 Periodo di contingentamento

1Per «periodo di contingentamento» si intende un giorno lavorativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

2Per «giorno lavorativo» s’intende qualsiasi giorno in cui il grande consumatore esercita la propria attività commerciale.