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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine
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Articolo 4
La quantità di riferimento deve corrispondere il più possibile al consumo previsto nel periodo di contingentamento. Va scelta in modo tale da tenere conto, per quanto possibile, di aspetti quali il consumo stagionale e gli eventuali cambiamenti delle condizioni strutturali ed economiche del consumatore. Deve inoltre orientarsi a principi chiari ed essere universalmente implementabile (a prescindere dalle esigenze specifiche di un settore) così che possa essere determinata in modo uniforme e comprensibile dai grandi consumatori stessi.
La quantità di riferimento è di norma la quantità di energia elettrica consumata (kWh) per centro di consumo durante il mese civile dell’anno precedente al corrispondente periodo di contingentamento diviso per il numero di giorni lavorativi in questo centro di consumo (quantità di riferimento standard). Ciò permette di tenere conto della stagionalità.
Per considerare anche le eventuali variazioni sostanziali del consumo di un grande consumatore, il calcolo del contingente può basarsi sul consumo del mese precedente. Anche questo consumo va diviso per il corrispondente numero di giorni lavorativi. Si parla di «variazione sostanziale» quando il consumo del mese precedente differisce di almeno il 20 per cento rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente. Oltre a tener conto di eventuali adeguamenti strutturali all’interno di un’azienda (p. es. ulteriori linee di produzione o modifica del parco macchine), questo sistema dovrebbe permettere di considerare anche le possibili circostanze esterne (p. es. lockdown o fattori economici quali il crollo delle vendite dovuto al corso di cambio). Con l’introduzione di un valore di soglia si evita che ogni piccola fluttuazione nel consumo di elettricità porti a un adeguamento della quantità di riferimento standard.
Il consumatore deve essere in grado di documentare e giustificare in modo comprensibile il calcolo della quantità di riferimento e di comunicarlo, su richiesta, all’OSTRAL o al suo gestore.
Nel determinare la quantità di riferimento viene considerata solo la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica pubblica. Non conta, invece, il consumo che il grande consumatore copre da solo con i propri impianti di produzione di elettricità.
Alcuni centri di consumo non dispongono ancora di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. In tal caso il consumatore calcola la quantità di riferimento in base al consumo indicato sul contatore nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
Articolo 5
Il tasso di contingentamento indica in percentuale l’entità del consumo consentito durante il periodo di contingentamento rispetto alla quantità di riferimento. Se ad esempio i consumatori soggetti alla misura puntassero a un risparmio del 30 per cento il tasso di contingentamento sarebbe del 70 per cento. Il tasso di contingentamento non è quindi il risparmio diretto, espresso in percentuale, bensì la quota di energia elettrica rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante il periodo di contingentamento.
Il tasso di contingentamento è inizialmente fissato dal Consiglio federale nell’Allegato 1 dell’ordinanza. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificarlo adattando tale allegato.
Articolo 6
Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore interessato dalla misura deve ridurre il proprio consumo.
In caso di contingentamento immediato, il periodo di contingentamento corrisponde a un giorno lavorativo dalle ore 00:00 alle ore 24:00. Per «giorno lavorativo» s’intende qualsiasi giorno in cui il rispettivo centro di consumo è effettivamente in funzione. Per un’azienda industriale che è in funzione sette giorni su sette si contano sette giorni lavorativi.
Il Consiglio federale stabilisce inizialmente il periodo di contingentamento e il numero di ripetizioni.
Il DEFR decide in merito ai successivi periodi di contingentamento adattando l’Allegato 2.
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Articolo 7
Nell’inverno 2022/2023 è previsto un trasferimento di contingenti, o di loro parti, su base sperimentale nell’ambito di un progetto pilota. L’obiettivo è verificare la fattibilità e l’interazione con i processi di contingentamento immediato nonché altre misure di gestione dell’AEP. È necessario garantire che la stabilità della rete e l’approvvigionamento non siano messi a rischio, altrimenti si temono effetti gravi e su larga scala