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Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 47 pagine

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Revisione OPEn «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 64–66

Abrogati

Art. 67 Categorie

1Per impianti di produzione di biogas s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a partire dal gas biogeno, prodotto nell’ubicazione dell’impianto attraverso la fermentazione di biomassa.

2Per centrali elettriche a legna s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a legna.

3Per IIR s’intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR).

4Per forni per l’incenerimento di fanghi s’intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell’industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR.

5Per impianti a gas di depurazione s’intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue dell’ente pubblico per la produzione di elettricità e calore, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.

6Per impianti a gas di discarica s’intendono gli impianti per lo sfruttamento del gas delle discariche di cui agli articoli 35–43 OPSR per la produzione di elettricità.

Art. 68 cpv. 2

2Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

a. 100 000 franchi negli impianti di produzione di biogas e nelle centrali elettriche a legna;

b. 15 milioni di franchi negli IIR e nei forni per l’incenerimento di fanghi;

c. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;

d. 100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitantiequivalenti e negli impianti a gas di discarica.

2 RS 814.600