Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
di dissesto soltanto o se, in particolare, i suoi vantaggi derivanti dal privilegio nel fallimento non sono pregiudicati. Il privilegio nel fallimento potrebbe essere pregiudicato se, ad esempio, la banca di rilevanza sistemica di un gruppo finanziario (ad es. l’unità svizzera di una G-SIB), dopo aver richiesto un mutuo, distribuisce una parte della liquidità ottenuta all’interno del gruppo finanziario (ad es. alla casa madre). Se in seguito la casa madre dichiarasse il fallimento senza aver prima restituito la liquidità ottenuta all’unità svizzera, il privilegio nel fallimento della Confederazione non avrebbe alcun valore. Questo perché, avendo adottato un piano di emergenza, si presume che l’unità svizzera riesca a portare avanti la sua attività. In particolare nel caso delle SIB con una struttura organizzativa complessa, prima di concedere un mutuo è necessario quindi ponderare con attenzione tutti i fattori rilevanti che potrebbero inficiare il privilegio nel fallimento della Confederazione e influire sulla decisione di concedere una garanzia in caso di dissesto. In generale i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto devono essere erogati agli enti giuridici che ne hanno effettivamente bisogno. Dopo la concessione di un mutuo di questo tipo spetta principalmente alla FINMA controllare che il privilegio nel fallimento non venga minato attraverso trasferimenti di liquidità all’interno del gruppo.
L’impegno della Confederazione nei confronti della BNS può diventare sostanziale. Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto, la Confederazione deve valutare il rischio finanziario previsto per il bilancio federale. Al riguardo va osservato che le perdite imputabili alla Confederazione possono essere stabilite con certezza soltanto al termine della procedura di fallimento. Una procedura di fallimento avviata nei confronti di una SIB può durare dieci anni o più. Oltre ai rischi finanziari diretti per il bilancio federale, la Confederazione valuta anche altri rischi. In questi casi bisogna infatti tenere conto, in particolare, di un grave pregiudizio per l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (cfr. cpv. 3 lett. d).
Capoverso 2
Con la concessione di una garanzia in caso di dissesto a favore della BNS la Confederazione si impegna ad assumersi, fino a concorrenza dell’importo della garanzia, una perdita definitiva subita dalla BNS a seguito di un mancato rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto o di parti di essi e che risulta al termine di un’eventuale procedura di fallimento (inclusi gli interessi maturati e i premi di rischio dovuti fino al momento del fallimento secondo l’art. 32c cpv. 2 e 3). La garanzia in caso di dissesto non copre quindi le perdite su altri mutui della BNS accordati al mutuatario (ad es. mutui straordinari a sostegno della liquidità). Ai sensi della LFC l’assunzione di una garanzia della Confederazione necessita di un credito d’impegno (cfr. art. 32b). L’importo della garanzia corrisponde al credito d’impegno. Nell’eventualità di un successivo fallimento del mutuatario si accerterà, al termine della procedura di fallimento e dopo la realizzazione di tutti gli attivi disponibili, a quanto ammonta l’eventuale perdita definitiva della BNS derivante dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.
Capoverso 3
La Confederazione può concedere una garanzia in caso di dissesto soltanto se le condizioni enunciate nel presente capoverso sono adempiute cumulativamente. Per stabilire se queste condizioni sono soddisfatte, il Consiglio federale si affiderà segnatamente alle basi fornite dalla FINMA e dalla BNS, in quanto queste istituzioni dispongono delle informazioni necessarie e delle competenze tecniche per valutare l’adempimento delle condizioni e devono fornire le dovute valutazioni (cfr. anche art. 32k e 10b). Al DFF compete la preparazione della decisione del Consiglio federale e della DelFin. All’occorrenza, ai fini della valutazione può fare ricorso, oltre che alla FINMA e alla BNS, anche ad altre unità amministrative (ad es. la Segreteria di Stato dell’economia o l’Ufficio federale di giustizia) o a terzi esterni. Al momento della decisione sulla concessione di un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 32a capoverso 3.