Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
Modifica della legge sulle banche
Lettera a
I mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto della Confederazione devono obbligatoriamente essere concessi a titolo sussidiario rispetto ad altre misure e ad altri strumenti a disposizione delle SIB per la garanzia della liquidità. Ciò significa che il mutuatario e il gruppo finanziario di rilevanza sistemica devono aver esaurito le fonti di liquidità reperibili con i propri mezzi. La prima fonte che deve essere stata esaurita, la cosiddetta prima linea di difesa, sono le riserve di liquidità proprie (incluse le misure attuabili a breve termine in grado di generare liquidità). Per quanto riguarda le riserve di liquidità delle SIB, l’OLiq stabilisce requisiti più rigidi rispetto a quelli definiti per le altre banche e anche rispetto ad altri Paesi.
Una volta esaurita questa fonte si ricorre alla cosiddetta seconda linea di difesa: in situazioni straordinarie la BNS può mettere a disposizione, alle condizioni da essa stabilite, mutui straordinari a sostegno della liquidità di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a ed e, nonché dell’articolo 9 capoverso 1 lettera e LBN a fronte di garanzie sufficienti della banca (ad es. ipoteche e determinati titoli). In tali situazioni, la BNS agisce sulla base di direttive appositamente emanate e applicabili. Temporaneamente la BNS può concedere mutui supplementari a sostegno della liquidità di cui all’articolo 51b corredati da un privilegio nel fallimento (art. 51b cpv. 4). La possibilità di concedere mutui supplementari a sostegno della liquidità viene stabilita in combinato disposto con l’ordinanza del 16 marzo 2023 e rimane valida fino al 31 dicembre 2027.
Soltanto quando queste due linee di difesa ed eventuali altre fonti di finanziamento reperibili con i propri mezzi dal mutuatario e dal gruppo finanziario sono esauriti o vi è il rischio di un loro imminente esaurimento, è possibile concedere come terza linea di difesa i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia della Confederazione in caso di dissesto.
Affinché la Confederazione possa verificare il soddisfacimento delle condizioni stabilite, prima del pagamento della prima tranche del mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto la BNS deve confermare alla Confederazione che il mutuatario ha fatto ricorso a tutti gli elementi patrimoniali a sua disposizione idonei per la richiesta di mutui a sostegno della liquidità straordinari. Sono fatte salve le garanzie che non sono in grado di generare ulteriori liquidità o di cui la banca ha assolutamente bisogno nella misura concessa come cuscinetto per gestire la propria liquidità fino al momento della concessione del mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto. Parimenti, sono fatte salve le garanzie che, se utilizzate per fornire un sostegno straordinario alla liquidità, avrebbero un effetto destabilizzante per la BNS o comporterebbero costi decisamente elevati per la banca, perché, ad esempio, non possono essere sostituiti rapidamente da derivati per la copertura dei rischi. Rimangono infine salve anche le garanzie dell’unità svizzera nel caso in cui le limitazioni relative al piano di emergenza previste dal diritto in materia di vigilanza non consentano all’unità svizzera di trasferire alla casa madre la liquidità ottenuta attraverso queste garanzie.
La FINMA deve confermare alla Confederazione che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono più di nessun’altra fonte di liquidità oltre ai mutui a sostegno della liquidità straordinari e supplementari.
Lettera b
I mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto si rendono necessari nel caso in cui vi sia il rischio che la liquidità necessaria a una SIB per assolvere ai propri impegni si esaurisca, ad esempio perché la clientela ritira i propri averi o perché le usuali fonti di rifinanziamento rischiano di prosciugarsi. Questo tipo di situazione solitamente è il risultato di una grave e persistente crisi di fiducia e può verificarsi anche se la banca è sostanzialmente ben capitalizzata. In questi casi la Confederazione può accordare una garanzia in caso di dissesto soltanto se la FINMA ha già avviato una procedura di risanamento della banca o sta per avviarla. Tramite la procedura di risanamento la FINMA può ordinare misure che intervengono