Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

Modifica della legge sulle banche

sul capitale, come la ricapitalizzazione tramite un «bail-in», oppure misure di carattere strutturale oppure organizzativo (ad es. sostituzione di alti dirigenti, nuovo orientamento, compresa la vendita di singole entità del gruppo). Queste misure devono essere attuate attraverso una procedura ordinaria, come la procedura di risanamento avviata dalla FINMA.

Lettera c

Prima di concedere una garanzia in caso di dissesto per un mutuo a sostegno della liquidità, la Confederazione deve accertare la solvibilità del mutuatario. Una banca è solvibile se è in grado di soddisfare le vigenti disposizioni sui fondi propri in quel momento e in futuro. Questa condizione implica segnatamente che la banca disponga di attivi sufficienti per poter onorare tutti i suoi impegni come pure di capitale proprio sufficiente. Viene accordata una garanzia della Confederazione in caso di dissesto se il mutuatario soddisfa le condizioni di autorizzazione della FINMA. La FINMA conferma la solvibilità del mutuatario o, se sono necessarie ulteriori misure per ristabilire la solvibilità, conferma l’esistenza di un piano di risanamento che ritiene sia in grado di garantire la solvibilità. La banca potrà quindi essere solvibile soltanto dopo il risanamento.

Lettera d

Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto e quindi del sostegno alla liquidità deve poi essere soddisfatta un’altra condizione: senza la concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto la SIB rischia il fallimento, evento che, data la rilevanza sistemica dell’istituto, provocherebbe un grave pregiudizio per l’economia svizzera. Data l’importanza di una SIB per la piazza finanziaria svizzera orientata al mercato internazionale, inoltre, questa situazione potrebbe avere ripercussioni negative sul sistema finanziario svizzero e potenzialmente anche su quello internazionale. La concessione di una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS deve rispondere al pubblico interesse (art. 5 cpv. 2 Cost.).

Lettera e

La concessione da parte della Confederazione di una garanzia in caso di dissesto è considerata un’attività dello Stato con utilizzo di fondi pubblici la cui proporzionalità allo scopo deve essere appurata (art. 5 cpv. 2 Cost.).

Da un lato l’intervento statale per l’imminente risanamento della SIB e per evitare i relativi rischi deve essere adeguato (adeguatezza); dall’altro, i danni all’economia svizzera e al sistema finanziario svizzero che potrebbero derivare dal fallimento di una SIB non devono poter essere evitabili con misure diverse dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto (necessità).

Capoverso 4

La Confederazione non è tenuta a concedere una garanzia in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità, nemmeno se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3. Questo aspetto viene evidenziato anche nella formulazione potestativa del capoverso 1. Con il capoverso 4 si precisa che la concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto non costituisce un diritto legale.

Articolo 32b Stanziamento del credito

Secondo la LFC l’assunzione di una garanzia della Confederazione necessita di un credito d’impegno (art. 21 cpv. 4 lett. e LFC). Di norma, il Parlamento stanzia un credito d’impegno con il preventivo e le relative aggiunte oppure come affare distinto con messaggio speciale