Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
(art. 23 LFC). La necessità di concedere una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati dalla BNS si manifesta in una situazione di estrema urgenza. In altre parole, l’iter parlamentare previsto abitualmente per un credito d’impegno non è adatto per una garanzia in caso di dissesto poiché richiede tempi più lunghi. La concessione di una simile garanzia non può essere differita, per cui si applica l’articolo 28 LFC: il Consiglio federale richiede il credito d’impegno necessario tramite procedura d’urgenza, domandando previamente il consenso della DelFin. Perché questo sia possibile il Consiglio federale deve dimostrare alla Delfin che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di una garanzia in caso di dissesto ai sensi dell’articolo 32a. Ricevuto il consenso della DelFin, il Consiglio federale può assumersi impegni concernenti l’impiego di mezzi finanziari (art. 28 cpv. 1 LFC). Gli impegni urgenti, tuttavia, devono poi essere sottoposti per approvazione all’Assemblea federale (art. 28 cpv. 2 LFC).
Si rammenta inoltre che il Consiglio federale valuterà se la situazione giuridica vigente permette di coinvolgere adeguatamente il Parlamento per decisioni urgenti in ambito finanziario o se sono necessari e possibili adeguamenti che non limitino le competenze costituzionali della Confederazione e, pertanto, la capacità di agire dello Stato in situazioni di crisi.74
Articolo 32c Premio per la messa a disposizione, premio di rischio, interessi e costi per prestazioni di terzi
Capoverso 1
Il premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto tiene conto della disponibilità della Confederazione a concedere alla BNS una simile garanzia per i mutui a sostegno della liquidità erogati al mutuatario. Questo premio è dovuto dal mutuatario dal momento in cui la BNS gli concede la possibilità di ottenere un credito e a prescindere dal fatto che il mutuatario ricorra concretamente ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. Il premio per la messa a disposizione diventa contrattualmente esigibile al momento dell’estinzione del contratto relativo al mutuo a sostegno della liquidità. Nell’eventualità di un fallimento, tale premio deve dunque essere fatto valere dalla BNS a nome della Confederazione quale credito. Esso è volto a indennizzare la Confederazione per l’intervento statale e per i relativi costi amministrativi sostenuti e a contrastare eventuali distorsioni del mercato. Inoltre, intende incentivare ulteriormente il mutuatario a eliminare in maniera tempestiva la garanzia. Il premio per la messa a disposizione è commisurato all’importo massimo della garanzia in caso di dissesto ed è stabilito nel singolo caso.
Capoverso 2
I rischi assunti dalla Confederazione con una garanzia in caso di dissesto sui mutui a sostegno della liquidità effettivamente erogati vengono compensati mediante un premio di rischio. Anche la BNS ha diritto a un indennizzo per il rischio. Questo indennizzo copre il rischio che per la BNS insorgano dei costi che nel fallimento del mutuatario secondo l’articolo 219 LEF non sono coperti dagli interessi. Tali costi possono insorgere perché la BNS deve rimunerare con un interesse la liquidità generata tramite i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sui conti correnti nel sistema e, a seconda della politica monetaria, assorbire tale liquidità con l’emissione di strumenti fruttiferi (ad es. SNB Bills). Di conseguenza, sia la Confederazione che la BNS hanno diritto a un premio di rischio. I premi di rischio sono commisurati all’importo complessivo dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto in essere. In linea di principio questi premi sono addebitati, conformemente a
74 Cfr. il postulato 23.3438 Ricorso al diritto di necessità, depositato dalla CAG-CN, disponibile all’indirizzo: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20233438 e il comunicato stampa del Consiglio federale del 19.4.2023, disponibile all’indirizzo: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-94415.html.