Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
quanto disciplinato nel contratto (art. 32d), alla fine di ogni periodo di validità stabilito dalla BNS. La BNS e la banca possono convenire una diversa regolamentazione contrattuale, purché in tal modo non aumentino i rischi per la Confederazione.
Il premio di rischio della BNS è sostanzialmente indipendente dal premio di rischio della Confederazione. I premi di rischio sono stabiliti nel singolo caso dalla parte interessata (Confederazione o BNS), fermo restando che per il proprio premio di rischio la BNS deve ottenere il previo consenso della Confederazione. L’ammontare dei premi dipende, da un lato, dai costi sostenuti dalla Confederazione o dalla BNS e, dall’altro, dalla situazione di rischio predominante tenuto conto, ad esempio, della situazione commerciale e finanziaria del mutuatario o del relativo gruppo finanziario. Il premio di rischio della BNS si basa inoltre sul tasso di riferimento della BNS. Se la situazione di rischio cambia radicalmente, il premio di rischio può essere adeguato di conseguenza dalla Confederazione o dalla BNS senza il consenso del mutuatario in quanto controparte del contratto. Eventuali adeguamenti del premio di rischio della BNS necessitano del previo consenso della Confederazione.
Capoverso 3
La BNS ha diritto a riscuotere interessi sui mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto. L’interesse deve riflettere i costi sostenuti dalla BNS. Questi costi ammontano ai costi a titolo di interessi dei depositi a vista supplementari (cfr. commento al cpv. 2). Pertanto, l’interesse di norma si rifà all’attuale tasso di riferimento della BNS e ammonta almeno allo 0 per cento.
Capoverso 4
La BNS addebita sul conto corrente del mutuatario il premio per la messa a disposizione e i premi di rischio nel momento in cui gli concede il mutuo. Secondo quanto disposto nel contratto, il mutuatario deve pagare il premio per la messa a disposizione dopo la cessazione del contratto relativo a un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto. In linea di principio la BNS addebita sul conto corrente del mutuatario i premi di rischio maturati quando questi divengono esigibili oppure, se il conto non presenta una copertura sufficiente, entro il primo termine possibile e accredita alla Confederazione il premio di rischio che le spetta senza procedere a deduzioni. La BNS e la banca possono prevedere un meccanismo diverso per il pagamento dei premi di rischio, purché in tal modo non aumentino i rischi per la Confederazione. Di conseguenza, un eventuale mancato addebito del premio di rischio non deve avere l’effetto di una rinuncia da parte della Confederazione al credito corrispondente.
Capoverso 5
Nell’ambito della procedura di fallimento la BNS fa valere, da un lato, i propri crediti derivanti dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, ivi compresi gli interessi maturati e il suo premio di rischio, dall’altro, i crediti della Confederazione. È infatti autorizzata e tenuta a far valere, a nome della Confederazione, il premio di rischio spettante a quest’ultima e quello per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto maturati.
Capoverso 6
In relazione alla concessione, alla gestione, alla liquidazione, alla sorveglianza e alla verifica dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, eventuali prestazioni fornite da terzi possono comportare costi aggiuntivi, ad esempio in caso di valutazioni tecniche relative all’importo necessario dei mutui da concedere. I costi per la concessione devono essere addebitati in ogni caso al mutuatario – a prescindere dal fatto che i mutui siano