Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/80: Modifica della legge sulle banche (La concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica) · 68 pagine
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Modifica della legge sulle banche
limitazioni del diritto in materia di vigilanza, non possono essere trasferite al mutuatario. I mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto possono essere concessi anche prima dell’esaurimento dei mutui straordinari o supplementari a sostegno della liquidità.
La BNS deve confermare al DFF che il mutuatario e il gruppo finanziario hanno esaurito i mutui supplementari a sostegno della liquidità erogati dalla BNS.
La validità della presente disposizione dovrà essere limitata, come stabilito alla cifra III, e decadrà il 31 dicembre 2027.
Articolo 51d Mutui a sostegno della liquidità coperti da garanzie in caso di dissesto
Nel presente articolo viene sancito che ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto concessi in virtù dell’ordinanza del 16 marzo 2023 nella versione del 19 marzo 2023 si applicano per analogia gli articoli 32a, ad eccezione del capoverso 3 lettere b ed e, 32b–32k, 46 capoverso 1 lettera d e 51e. Attraverso il rimando all’articolo 32a e la riserva alle lettere b ed e si intende precisare che, nella fattispecie di Credit Suisse, il mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto è stato concesso per la continuazione della sua attività nell’ambito dell’acquisizione da parte di UBS. Tale caso è disciplinato all’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza. Nel presente articolo 51d viene garantito che le misure e gli effetti connessi ai mutui a sostegno della liquidità concessi e coperti da una garanzia in caso di dissesto, ad esempio il privilegio nel fallimento a favore della BNS per questi mutui, manterranno la propria validità anche quando l’ordinanza non sarà più in vigore.
Articolo 51e Ulteriori misure della FINMA
Capoverso 1
Il capoverso 1 serve a garantire che vengano mantenute nel modo più completo possibile le disposizioni dell’articolo 10 capoverso 1 dell’ordinanza del 16 marzo 2023 nella versione del 19 marzo 2023. La disposizione si basa sull’articolo 25 in combinato disposto con l’articolo 26. Se a una banca di rilevanza sistemica vengono concessi mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, la FINMA esamina se nella fattispecie, ai fini della continuazione dell’attività della banca, sia opportuno mantenere interamente o in parte l’organo incaricato della direzione generale (ossia di norma il consiglio di amministrazione) e l’organo di direzione (ossia di norma la direzione). Nello specifico può trattarsi di un consiglio di amministrazione, una direzione o singoli membri che abbiano intrapreso la loro attività da poco tempo. Se non è opportuno mantenerli, gli organi possono essere sostituiti. Per la sostituzione si può ricorrere alla pianificazione della successione secondo la circolare FINMA 2017/1 Corporate governance – banche80, numero marginale 27. La FINMA ha altresì la facoltà di adottare misure di protezione secondo l’articolo 26 e deve poter disporre degli stessi strumenti a sua disposizione nel caso di un rischio di insolvenza.
Capoverso 2
Il capoverso 2 serve a garantire che vengano mantenute in modo completo le disposizioni dell’articolo 5a dell’ordinanza del 16 marzo 2023 nella versione del 19 marzo 2023 e ha un carattere dichiaratorio. Per questo capoverso si rimanda al commento all’articolo 26 capoverso 1 lettera h.
80 FINMA, circolare 2017/1 «Corporate governance – banche», 4.11.2020, disponibile all’indirizzo: www.finma.ch > Documentazione > Circolari > 2017/01 Circolare FINMA Corporate governance – banche (22.9.2016) www.finma.ch > Documentazione > Circolari > 2017/01 Circolare FINMA «Corporate governance – banche»