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Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine
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Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32 Annotazione nel registro
1 Se riceve la segnalazione di una divergenza da un’autorità o da un intermediario finanziario o se un ente non ha dato seguito a una diffida, l’autorità che tiene il registro appone un’annotazione all’iscrizione dell’ente.
2 L’annotazione indica:
a. l’esistenza di dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità di un’informazione del registro;
b. se è basata sulla segnalazione, la data della segnalazione;
c. se è basata sulla segnalazione, l’autore della segnalazione;
d. se del caso, le informazioni contenute nella segnalazione.
3 L’ente è informato dell’annotazione. L’autorità che tiene il registro diffida l’ente a correggere o completare le informazioni e gli impartisce un termine congruo a tal fine.
4 Soltanto le autorità di cui all’articolo 28 hanno accesso alle informazioni secondo il capoverso 2 lettere c e d.
Art. 33 Autorità di controllo
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è l’autorità di controllo. Sorveglia l’esecuzione della presente legge nella misura necessaria alla sua attività di controllo.
2 A tal fine, può segnatamente:
a. emanare direttive per l’esecuzione e l’attuazione della presente legge all’attenzione degli enti sottoposti agli obblighi di annuncio;
b. stabilire i criteri pertinenti per la categorizzazione dei rischi;
c. effettuare un’analisi dei rischi sulla base dei dati del registro;
d. chiedere all’autorità che tiene il registro i dati necessari per effettuare tale analisi.
Art. 34 Controllo degli annunci da parte dell’autorità di controllo
1 L’autorità di controllo effettua controlli sull’esattezza, sulla completezza e sull’attualità delle informazioni contenute nel registro.
2 I controlli sono effettuati con un approccio basato sul rischio oppure avvengono a campione. Si tiene conto della classificazione degli enti conformemente all’articolo 33 capoverso 2 lettera b.
3 L’autorità di controllo può delegare l’esecuzione di singole attività di controllo a terzi.
4 Per i compiti previsti dal capoverso 1, l’autorità di controllo può accedere online:
a. al sistema d’informazione previsto dall’articolo 17 della legge federale del 13 giugno 200825 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;
25 RS 361