Progetto

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 40 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Legge «%ASFF_YYYY_ID»

c. l’intermediario finanziario non effettua una comunicazione all’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.

2 Gli intermediari finanziari che in buona fede segnalano una divergenza in applicazione della presente disposizione non possono essere perseguiti per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere resi responsabili di una violazione di contratto.

Art. 30 Segnalazione da parte delle autorità

1 Se un’autorità che consulta il registro o ottiene in altro modo un estratto del registro nutre dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente, lo segnala al registro.

2 Se l’Ufficio di comunicazione riceve una comunicazione secondo l’articolo 9 LRD24 e questa comunicazione fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità di un’informazione del registro, lo segnala al registro e trasmette le informazioni rilevanti non appena ciò sia possibile senza compromettere lo scopo perseguito dal divieto d’informazione di cui all’articolo 10a LRD.

3 Le autorità fiscali sono autorizzate a effettuare segnalazioni secondo il capoverso 1.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di segnalazione.

Sezione 4: Controllo ed esecuzione

Art. 31 Controllo degli annunci da parte dell’autorità che tiene il registro

1 L’autorità che tiene il registro controlla che gli annunci contengano le informazioni necessarie e verifica l’identità delle persone annunciate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della verifica.

2 Se l’annuncio è completo, l’autorità che tiene il registro procede all’iscrizione e ne dà conferma all’ente.

3 L’autorità che tiene il registro verifica che gli enti assoggettati abbiano effettuato gli annunci necessari. Diffida gli enti a richiedere le iscrizioni obbligatorie o a trasmetterle le informazioni complementari richieste o i documenti necessari alla verifica. Impartisce loro un termine congruo a tal fine e indica le conseguenze di un mancato rispetto dell’obbligo di annuncio.

4 L’autorità che tiene il registro classifica gli enti in base alle categorie definite dall’autorità di controllo conformemente all’articolo 33 capoverso 2 lettera b. Può annunciare all’autorità di controllo le iscrizioni che potrebbero essere rilevanti per la sua attività di controllo.

24 RS 955.0